Pagine di rilievo

sabato 10 aprile 2021

Dichiarazione del Cardinale Burke sul ricevimento della Santa Comunione da parte di coloro che persistono in un peccato grave in pubblico

Riprendiamo da Corrispondenza Romana La Dichiarazione tratta dal sito ufficiale di Sua Eminenza Raymond Leo Cardinal Burke sul ricevimento della Santa Comunione da parte di coloro che persistono in un peccato grave in pubblico... La sua risposta alla domanda che gli viene posta così di frequente è chiara e non lascia spazio ad equivoci: “Un cattolico che si oppone pubblicamente e ostinatamente alla verità sulla fede e sulla morale non può presentarsi per ricevere la Santa Comunione e nemmeno il ministro della Santa Comunione può dargli il Sacramento”.

Dichiarazione
sul ricevimento della Santa Comunione
da parte di coloro che persistono
in un peccato grave in pubblico

Molti cattolici e anche non cattolici che, pur non abbracciando la fede cattolica, rispettano la Chiesa cattolica per il suo insegnamento sulla fede e la morale, mi hanno chiesto come sia possibile per i cattolici ricevere la Santa Comunione, mentre allo stesso tempo loro promuovere pubblicamente e ostinatamente programmi, politiche e legislazioni in diretta violazione della legge morale. In particolare, chiedono come possano avvicinarsi per ricevere la Santa Comunione i politici cattolici e gli ufficiali civili che difendono e promuovono pubblicamente e ostinatamente la pratica dell’aborto su richiesta. La loro domanda si applica chiaramente anche a quei cattolici che promuovono pubblicamente politiche e leggi in violazione della dignità della vita umana di coloro che sono gravati da malattie gravi, di bisogni speciali o di anni avanzati e in violazione dell’integrità della sessualità umana, del matrimonio e della famiglia.

La domanda merita una risposta, soprattutto perché tocca i fondamenti stessi dell’insegnamento della Chiesa in materia di fede e morale. Soprattutto, tocca la Santissima Eucaristia, “Il sacramento della carità,… il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci così l’amore infinito di Dio per ogni uomo e donna…. Gesù continua, nel sacramento dell’Eucaristia, ad amarci ‘sino alla fine’, fino ad offrirci il suo corpo e il suo sangue” [1].

È mia speranza che i seguenti punti dell’insegnamento della Chiesa siano utili a coloro che sono giustamente confusi e in effetti spesso scandalizzati dal fin troppo comune tradimento pubblico dell’insegnamento della Chiesa sulla fede e sulla morale da parte di coloro che si professano cattolici. Mi rivolgerò alla questione dell’aborto procurato, ma gli stessi punti valgono per altre violazioni della legge morale.

1. Per quanto riguarda la Santa Eucaristia, la Chiesa ha sempre creduto e insegnato che la Sacra Ostia è il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di Cristo, Dio-Figlio Incarnato. La fede della Chiesa è così espressa dal Concilio di Trento: “Perché Cristo, nostro Redentore, ha detto che era proprio il suo corpo quello che stava offrendo sotto la specie del pane [ cf. Mt 26: 26-29; Mc 14: 22-25; Luca 22:19 ss; 1 Cor 11: 24-26], è sempre stata la convinzione della Chiesa di Dio, e questo santo concilio ora dichiara di nuovo che, mediante la consacrazione del pane e del vino, avviene un cambiamento dell’intera sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo nostro Signore e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue ” (Sessione 13, Capitolo 4). [2] Pertanto, come San Paolo insegna chiaramente nella sua prima lettera ai Corinzi: “Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore” (1 Cor 11, 27).

2. La ricezione della Santa Comunione da parte di coloro che violano pubblicamente e ostinatamente la legge morale nei suoi precetti più fondamentali è una forma di sacrilegio particolarmente grave. Nelle parole del Catechismo della Chiesa Cattolica: “Il sacrilegio è un peccato grave soprattutto quando è commesso contro l’Eucaristia, poiché, in questo sacramento, ci è reso presente sostanzialmente il Corpo stesso di Cristo” (N. 2120). Non solo merita la punizione eterna per chi riceve indegnamente, ma costituisce uno scandalo gravissimo per gli altri, cioè li conduce alla falsa convinzione che si possa violare pubblicamente e ostinatamente la legge morale in una questione grave e ricevere ancora Nostro Signore nella Santa Comunione. Una persona premurosa, di fronte a una situazione del genere, deve concludere che o l’Ostia Sacra non è il Corpo di Cristo o che la promozione dell’aborto procurato, per esempio, non è un peccato grave.

3. Can. 915 del Codice di Diritto Canonico, che ripete l’insegnamento perenne e immutabile della Chiesa, prevede: “Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto” [3]. La negazione della santa comunione non è una pena ecclesiastica, ma il riconoscimento dello stato oggettivamente indegno di una persona ad avvicinarsi per ricevere la santa comunione. La disciplina contenuta nel Can. 915 salvaguarda la santità della realtà più sacra nella Chiesa, la Santa Eucaristia, impedisce a chi persevera ostinatamente nel peccato grave di commettere l’ulteriore più grave peccato di sacrilegio profanando il Corpo di Cristo, e impedisce l’inevitabile scandalo che ne deriva l’indegna accoglienza della Santa Comunione.

4. È compito dei presbiteri e dei vescovi istruire e ammonire i fedeli che si trovano nelle condizioni descritte dal Can. 915, affinché non si avvicinino per ricevere la Santa Comunione e quindi commettano un gravissimo sacrilegio, ridondando al loro stesso danno eterno e, allo stesso modo, inducendo altri in errore e persino peccando in una questione così grave. Se una persona è stata ammonita e persevera ancora in un grave peccato pubblico, può non essere ammessa a ricevere la Santa Comunione.

5. Chiaramente, nessun sacerdote o vescovo può concedere il permesso a una persona che è in pubblico e ostinato peccato grave di ricevere la Santa Comunione. Né si tratta di una discussione tra il sacerdote o il vescovo e colui che sta commettendo il peccato, ma una questione di ammonimento riguardo alle verità di fede e di morale, da parte del sacerdote o del vescovo, e una questione di riforma di un coscienza errata, da parte del peccatore.

6. Il Papa San Giovanni Paolo II ha presentato l’insegnamento costante della Chiesa sull’aborto procurato nella sua Lettera Enciclica Evangelium Vitae. Riferendosi alla consultazione dei Vescovi della Chiesa universale in materia con la sua lettera della Pentecoste del 1991, dichiarava: “Pertanto, con l’autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi Successori, in comunione con i Vescovi — che a varie riprese hanno condannato l’aborto e che nella consultazione precedentemente citata, pur dispersi per il mondo, hanno unanimemente consentito circa questa dottrina – dichiaro che l’aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente” [4]. Ha chiarito che il suo insegnamento “è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale” [5].

7. A volte si sostiene che un politico cattolico possa credere personalmente nell’immoralità dell’aborto, favorendo una politica pubblica che preveda il cosiddetto aborto “legalizzato”. Questo è stato il caso, ad esempio, negli Stati Uniti d’America al vertice di alcuni teologi morali cattolici che hanno sposato l’errata teoria morale del proporzionalismo o del consequenzialismo, e dei politici cattolici, tenutosi presso il complesso della famiglia Kennedy a Hyannisport, Massachusetts, nell’estate del 1964 [6] Papa San Giovanni Paolo II risponde chiaramente a questo pensiero morale errato nell’Evangelium Vitae: “Nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna legge al mondo potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente illecito, perché contrario alla Legge di Dio, scritta nel cuore di ogni uomo, riconoscibile dalla ragione stessa, e proclamata dalla Chiesa” [7]. Nella sua Lettera enciclica Veritatis splendor, Papa San Giovanni Paolo II corregge l’errore fondamentale del proporzionalismo e del consequenzialismo [8].

8. A volte si dice che la negazione della Santa Comunione ai politici che perseverano ostinatamente nel peccato grave è l’uso della Santa Comunione da parte della Chiesa per scopi politici. Al contrario, è responsabilità solenne della Chiesa salvaguardare la santità della Santa Eucaristia, impedire ai fedeli di commettere sacrilegio e prevenire lo scandalo tra i fedeli e le altre persone di buona volontà.

9. È piuttosto il politico cattolico, che pubblicamente e ostinatamente promuove ciò che è contrario alla legge morale e tuttavia osa ricevere sacrilegamente la Santa Comunione, che usa la Santa Eucaristia per scopi politici. In altre parole, il politico si presenta come un devoto cattolico, mentre la verità è completamente diversa.

10. Oltre alla negazione della Santa Comunione alle persone che violano pubblicamente e ostinatamente la legge morale, c’è anche la questione dell’imposizione o della dichiarazione di una giusta pena ecclesiastica per chiamare la persona alla conversione e per riparare lo scandalo che il suo o le sue azioni causano.

11. Coloro che violano pubblicamente e ostinatamente la legge morale sono, almeno, in uno stato di apostasia, cioè hanno effettivamente abbandonato la fede per il rifiuto ostinato, in pratica, di vivere in accordo con le verità fondamentali della fede e della morale (cf. Can. 751). L’apostata dalla fede incorre automaticamente nella pena di scomunica (cf. Can. 1364). Il Vescovo di tale persona deve verificare le condizioni per la dichiarazione della pena di scomunica, che è stata automaticamente incorsa.

12. Possono anche essere in eresia, se ostinatamente negano o dubitano della verità sul male intrinseco dell’aborto poiché “si deve credere per fede divina e cattolica” (Can. 751). L’eresia, come l’apostasia, incorre automaticamente nella pena della scomunica (cf. Can. 1364). Inoltre, in caso di eresia, il Vescovo deve verificare le condizioni per la dichiarazione della pena di scomunica, che è stata automaticamente incorsa.

In conclusione, la disciplina della Chiesa, a cominciare dall’apostolo Paolo, ha costantemente insegnato la necessaria disposizione di coscienza per ricevere la Santa Comunione. Il mancato rispetto della disciplina si traduce nella profanazione della realtà più sacra nella Chiesa – il Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Cristo -, costituisce il più grave peccato di sacrilegio e causa il più grave scandalo per la mancata testimonianza la verità della Santa Comunione e la verità morale, ad esempio, l’inviolabile dignità della vita umana, l’integrità del matrimonio e della famiglia e la libertà di adorare Dio “in spirito e verità” [9].

La risposta alla domanda che mi viene posta così di frequente è chiara: un cattolico che si oppone pubblicamente e ostinatamente alla verità sulla fede e sulla morale non può presentarsi per ricevere la Santa Comunione e nemmeno il ministro della Santa Comunione può dargli il Sacramento.
Raymond Leo Cardinal Burke
Roma, 7 aprile 2021 _____________________________ 
[1] “[s]acramentum caritatis,… donum est Iesu Christi se ipsum tradentis, qui Dei infinitum nobis patefacit in singulos homines amorem … Eodem quidem modo in eucharistico Sacramento Iesus« in finem », usque scilicet ad corpus sanguinemque tradendum, diligere nos pergit.” Benedictus PP. XVI, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Sacramentum caritatis, De Eucharistia vitae missionisque Ecclesiae fonte et culmine, 22 febbraio 2007, Acta Apostoliae Sedis 99 (2007) 105, n. 1. Traduzione in inglese: Benedetto XVI, Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007 (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007), p. 3, no. 1.
[2] “Quoniam autem Christus redemptor noster corpus suum id, quod sub specie panis offerebat [cf. Mt 26: 26-29; Mc 14: 22-25; Lc 22:19; 1 Cor 11: 24-26 ], vere esse dixit, ideo persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, idque nunc denuo sancta haec Synodus dichiarat: per consecrationem panis et vini conversionem fieri totius substantiae panis in substantiam corporis Christi Domini nostri, et totius substantiae vini in substantiam sanguinis eius. ” Heinrich Denzinger, Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of Faith and Morals, ed. Peter Hünermann, tr. Robert Fastiggi e Anne Englund Nash, 43 ° ed. (San Francisco: Ignatius Press, 2012), p. 394, n. 1642.
[3] “Can. 915 Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel dichiarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes.” Codice di diritto canonico: edizione latino-inglese, tr. Canon Law Society of America (Washington, DC: Canon Law Society of America, 1998), p. 298.
[4] “Auctoritate proinde utentes Nos a Christo Beato Petro eiusque Successoribus collata, consentientes cum Episcopis qui abortum crebrius respuerunt quique in superius memorata interrogatione licet per orbem disseminati una mente tamen de hac ipsa concinuerunt doctrina – Declaramus abortum recta via procurat fine, intentum seu ut instrumentum, semper gravem prae se ferre ordinis moralis turbationem , quippe qui deliberata exsistat innocentis hominis occisio. ” Ioannes Paulus PP. II, Litterae Encyclicae Evangelium vitae , “De vitae humanae inviolabili bono”, 25 Martii 1995, Acta Apostolicae Sedis 87 (1995) 472, n. 62. Traduzione inglese: Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Evangelium Vitae, 25 marzo 1995 (Stato della Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995), p. 112, n. 62.
[5] “… naturali innititur lege Deique scripto Verbo, transmittitur Ecclesiae Traditione atque ab ordinario et universali Magisterio exponitur.” Evangelium vitae, 472, n. 62. Traduzione inglese: p. 112, n. 62.
[6] Cfr. Albert R. Jonsen, The Birth of Bioethics (New York: Oxford University Press, 1998), pp. 290-291.
[7] “Nequit exinde ulla condicio, ulla finis, ulla lex in terris umquam licitum reddere actum suapte natura illicitum, cum Dei Legi adversetur in cuiusque hominis insculptae animo, ab Eccesia praedicatae, quae potest etiam ratione agnosci.” Evangelium vitae, 472, n. 62. Traduzione inglese: p. 113, n. 62.
[8] Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Litterae Encyclicae Veritatis splendor, De quibusdam quaestionibus integralibus doctrinae moralis Ecclesiae, 6 agosto 1993, Acta Apostolicae Sedis 85 (1993) 1192-1197, nn. 74-78. Traduzione inglese: John Paul II, The Splendor of Truth, Veritatis Splendor, Encyclical Letter, August 6, 1993 (Washington, DC: United States Catholic Conference, 1993), pp. 112-121, nn. 74-78.
[9] Gv 4, 23-24.

1 commento:

  1. Sarebbe il catechismo ma oggi occorre che si pronunci un cardinale.
    Paolo Tegaccia Battistelli

    RispondiElimina