Díkaios è colui che compie i suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, ed è giusto, pio, onesto, probo, umano; díke díkaia corrisponde dunque a ciò che noi chiamiamo vero e giusto diritto, mentre cheroídikes o cheirodíkaios designando il violento, colui il quale usa il diritto del più forte, indica l’uomo del falso e ingiusto diritto.
Pio XII, tanto rispettoso in pubblico delle insegne della sua autorità quanto umile, in privato |
Un breve cenno al plurale maiestais, abbandonato dai papi post-conciliari, che ritroviamo invece nel testo che segue.
Rilevavo a suo tempo, dalle parole di papa Begoglio sui Lineamenta per il Sinodo 2015, lo slittamento dal plurale maiestatis papale al plurale sinodale [qui]. Uno slittamento non da poco, se il primo riguarda un "Noi" che raccoglie misticamente l'Io di Cristo, cioè di Dio, e l'Io del suo Vicario e di tutti quelli che lo hanno preceduto e lo seguiranno mentre il secondo dice un "noi" che parifica il Vicario di Cristo al Collegio dei vescovi.
Per approfondire sul plurale maiestatis : qui. (M.G.)
Discorso di Pio XII
al Tribunale della Sacra Romana Rota
13 novembre 1949
Con vivo compiacimento vi salutiamo ancora una volta qui adunati intorno a Noi, diletti figli, dopo aver udito dalle labbra del vostro venerato Decano la relazione sulla vostra attività durante l'anno giuridico 1948-1949, relazione che, con l'eloquenza sobria, ma luminosa dei fatti, aggiunge ai molti altri un nuovo attestato dell'alto valore e della irreprensibile rettitudine di cotesto Tribunale.
L'opera della Sacra Romana Rota, che nel corso dell'ultimo decennio abbiamo potuto seguire più di vicino, Ci ha messo in grado di apprezzare debitamente il suo incondizionato rispetto alla verità dei fatti e alle disposizioni del diritto divino, specialmente in ciò che concerne la santità del matrimonio e la costituzione della famiglia, e Ci ispira in pari tempo la ferma fiducia che tutti i suoi membri osserveranno sempre fedelmente le norme già da Noi dettate, in adempimento dei doveri del Nostro magistero Apostolico, particolarmente nei discorsi del 3 ottobre 1941, 1o ottobre 1942 e 2 ottobre 1944. Ciò è di tanto maggior conforto all'animo Nostro nelle circostanze presenti, che danno - certamente non dappertutto, ma pur in larga misura - lo spettacolo di una crisi nell'amministrazione della giustizia, che oltrepassa le abituali deficienze della coscienza morale cristiana.
Le cause immediate di tale crisi sono da ricercarsi principalmente nel positivismo giuridico e nell'assolutismo di Stato; due manifestazioni che alla loro volta derivano e dipendono l'una dall'altra. Sottratta infatti al diritto la sua base costituita dalla legge divina naturale e positiva, e per ciò stesso immutabile, altro non resta che fondarlo sulla legge dello Stato come sua norma suprema, ed ecco posto il principio dello Stato assoluto. Viceversa questo Stato assoluto cercherà necessariamente di sottomettere tutte le cose al suo arbitrio, e specialmente di far servire il diritto stesso ai suoi propri fini.
Il positivismo giuridico e l'assolutismo di Stato hanno alterato e sfigurato la nobile fisionomia della giustizia, i cui fondamenti essenziali sono il diritto e la coscienza. Questo fatto richiama una serie di riflessioni, che si riducono tutte a due punti: le norme oggettive del diritto e la loro concezione soggettiva. Per oggi Ci restringeremo a parlare del primo punto, rimandando lo studio del secondo ad altra occasione, se così piacerà al Signore.
Nella scienza, come nella prassi giuridica, ritorna continuamente sul tappeto la questione del vero e giusto diritto. Ve ne è dunque anche un altro? un diritto falso e illegittimo? Senza dubbio l'avvicinamento di questi due termini per sé urta e ripugna. Non è però men vero che la nozione da essi significata è stata sempre viva nel senso giuridico, anche dei classici pagani. Nessuno forse fra loro ne ha dato una espressione più profonda di Sofocle nella sua tragedia Antigone.[1] Egli fa dire alla sua eroina che, per le cure di Creonte, Eteocle era stato seppellito sÎn díkei dikaíai. Díkaios è colui che compie i suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, che è giusto, pio, onesto, probo, umano; díke díkaia corrisponde dunque a ciò che noi chiamiamo vero e giusto diritto, mentre cheroídikes o cheirodíkaios designando il violento, colui il quale usa il diritto del più forte, indica l'uomo del falso e ingiusto diritto.
Tutta la crisi, a cui abbiamo accennato, si riepiloga nell'antagonismo fra il vero e il falso diritto. L'interesse, col quale seri e penetranti giuristi si sono applicati allo studio di questo argomento, Ci sembra di felice auspicio per la soluzione della crisi. Ma per ciò bisogna che si abbia il coraggio di volerne vedere chiaramente e riconoscerne lealmente le radici.
Dove dobbiamo dunque cercarle, se non sul terreno della filosofia del diritto?
È impossibile di osservare con attenzione il mondo corporeo e spirituale, fisico e morale, senza essere colpiti d'ammirazione allo spettacolo dell'ordine e dell'armonia, che regnano in tutti i gradi della scala dell'essere. Nell'uomo fino a quella linea di confine, in cui si arresta la sua attività incosciente e comincia l'azione cosciente e libera, quell'ordine e quell'armonia vengono strettamente attuati secondo le leggi poste dal Creatore nell'essere esistente. Al di qua di quella linea vale ancora la volontà ordinatrice di Dio; tuttavia la sua attuazione e il suo svolgimento sono lasciati alla libera determinazione dell'uomo, la quale può essere conforme o in opposizione al volere divino.
In questo campo della cosciente azione umana, del bene e del male, del precetto, del permesso e del divieto, la volontà ordinatrice del Creatore si manifesta mediante il comandamento morale di Dio iscritto nella natura e nella rivelazione, come mediante il precetto o la legge della legittima autorità umana nella famiglia, nello Stato e nella Chiesa. Se l'attività umana si regola e si dirige secondo quelle norme, essa rimane per se stessa in armonia con l'ordine universale voluto dal Creatore.
In ciò trova la sua risposta la questione del diritto vero e falso. Il semplice fatto di essere dichiarato dal potere legislativo norma obbligatoria nello Stato, preso solo e per sé, non basta a creare un vero diritto. Il «criterio del semplice fatto» vale soltanto per Colui che è l'Autore e la regola sovrana di ogni diritto, Iddio. Applicarlo al legislatore umano indistintamente e definitivamente, come se la sua legge fosse la norma suprema del diritto, è l'errore del positivismo giuridico nel senso proprio e tecnico della parola; errore che è alla base dell'assolutismo di Stato e che equivale ad una deificazione dello Stato medesimo.
Il secolo decimonono è il gran responsabile del positivismo giuridico. Se le sue conseguenze hanno tardato a farsi sentire in tutta la loro gravità nella legislazione, si deve al fatto che la coltura era ancora impregnata del passato cristiano e che i rappresentanti del pensiero cristiano potevano ancora quasi dappertutto far sentire la loro voce nelle assemblee legislative. Doveva venire lo Stato totalitario d'impronta anticristiana, lo Stato che - per principio o almeno di fatto - rompeva ogni freno di fronte ad un supremo diritto divino, per svelare al mondo il vero volto del positivismo giuridico.
Occorre forse risalire molto indietro nella storia per trovare un cosiddetto «diritto legale», che toglie all'uomo ogni dignità personale; che gli nega il diritto fondamentale alla vita e alla integrità delle sue membra, rimettendo l'una e l'altra all'arbitrio del partito e dello Stato; che non riconosce all'individuo il diritto all'onore e al buon nome; che contesta ai genitori il diritto sui loro figli e il dovere della loro educazione; che soprattutto considera il riconoscimento di Dio, supremo Signore, e la dipendenza dell'uomo da Lui come senza interesse per lo Stato e per la comunità umana? Questo «diritto legale», nel senso ora esposto, ha sconvolto l'ordine stabilito dal Creatore; ha chiamato il disordine ordine, la tirannia autorità, la schiavitù libertà, il delitto virtù patriottica.
Tale era e tale è ancora, dobbiamo dire, in alcuni luoghi il «diritto legale». Noi tutti siamo stati testimoni del modo come taluni, che avevano agito secondo questo diritto, sono stati poi chiamati a renderne ragione dinanzi alla giustizia umana. I processi, che si sono così svolti, non hanno soltanto condotto veri criminali alla sorte loro dovuta; essi hanno anche dimostrato la intollerabile condizione, a cui una legge dello Stato, completamente dominata dal positivismo giuridico, può ridurre un pubblico ufficiale che, altrimenti, per sua natura e lasciato libero nei suoi sentimenti, sarebbe rimasto un onesto uomo.
È stato osservato come, secondo i principî del positivismo giuridico, quei processi avrebbero dovuto concludersi con altrettante assoluzioni, anche in casi di delitti, che ripugnano al senso umano e riempiono il mondo di orrore. Gl'imputati si trovavano, per così dire, coperti dal «diritto vigente». Di che cosa erano invero colpevoli, se non di aver fatto ciò che questo diritto prescriveva o permetteva?
Noi non intendiamo certamente di scusare i veri colpevoli. Ma la maggior responsabilità ricade sui profeti, sui propugnatori, sui creatori di una coltura, di un potere dello Stato, di una legislazione, che non riconosce Dio e i suoi diritti sovrani. Dovunque questi profeti erano e sono ancora all'opera, deve sorgere il rinnovamento e la restaurazione del vero pensiero giuridico.
Bisogna che l'ordine giuridico si senta di nuovo legato all'ordine morale, senza permettersi di varcarne i confini. Ora l'ordine morale è essenzialmente fondato in Dio, nella sua volontà, nella sua santità, nel suo essere. Anche la più profonda o più sottile scienza del diritto non potrebbe additare altro criterio per distinguere le leggi ingiuste dalle giuste, il semplice diritto legale dal diritto vero, che quello percepibile già col solo lume della ragione dalla natura delle cose e dell'uomo stesso, quello della legge scritta dal Creatore nel cuore dell'uomo[2] ed espressamente confermata dalla rivelazione. Se il diritto e la scienza giuridica non vogliono rinunziare alla sola guida capace di mantenerli nel retto cammino, debbono riconoscere gli «obblighi etici» come norme oggettive valide anche per l'ordine giuridico.
L'organizzazione giuridica della Chiesa cattolica non è mai passata né rischia mai di passare per una tale crisi. E come potrebbe essere altrimenti? Il suo alfa ed omega è la parola del Salmista: In aeternum, Domine, est verbum tuum, stabile ut caelum... Verbi tui caput constantia est, et aeternum est omne decretum iustitiae tuae.[3] Ciò vale per tutto il diritto divino, per quello altresì che l'Uomo-Dio ha posto a fondamento della sua Chiesa. Infatti, fin dal principio, nelle prime grandi promesse,[4] ha stabilito la sua Chiesa come una società giuridica. Cieco in verità dovrebbe essere chi chiudesse gli occhi a questa realtà.
La scienza e la prassi del diritto canonico non riconoscono evidentemente alcun diritto legale che non sia anche vero diritto; loro ufficio è di dirigere, nei limiti fissati dalla legge divina, il sistema giuridico ecclesiastico sempre e interamente verso il fine della Chiesa stessa, che è la salute e il bene delle anime. A questo fine serve, in modo perfetto, il diritto divino; allo stesso fine deve tendere, il più perfettamente possibile, anche il diritto ecclesiastico.
Lieti di sapere che voi, diletti figli, individualmente e collegialmente, esercitate la vostra alta magistratura secondo questo spirito, e in auspicio delle più abbondanti grazie celesti, v'impartiamo di cuore la Nostra Apostolica Benedizione. - Fonte
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[1] V. 23-24.
[2] Cf. Rm 2, 14-15.
[3] Sal 119, 89.160.
[4] Mt 16, 16-20.
[1] V. 23-24.
[2] Cf. Rm 2, 14-15.
[3] Sal 119, 89.160.
[4] Mt 16, 16-20.
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