A 150 anni da Porta Pia, non è stato ancora risolto in Italia il nodo Chiesa-Stato e lo Stato italiano deve ritenersi ancora “illegittimo”? Una tesi che non convince.
Sommario : 1. Una tesi che non convince: lo Stato italiano tuttora “scomunicato” dai Papi e quindi “illegittimo”. 2. Gli Stati vengono riconosciuti soprattutto in base al principio di effettività. 3. Le scomuniche di Pio IX colpirono anche chi aveva votato per l’annessione dei suoi Stati alla Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II: circa 800.000 persone. 4. La legittimità di uno Stato, in quanto tale, non dipende da un riconoscimento pontificio. 5. Con il Trattato Lateranense del 1929 il Papa ha riconosciuto la legittimità dello Stato italiano, implicitamente rimettendo le scomuniche di Pio IX, ma ogni Stato si rende in sé illegittimo quando le sue leggi violano la legge naturale e divina.
1. Una tesi che non convince: lo Stato italiano tuttora “scomunicato” dai Papi e quindi “illegittimo”.
È la tesi sostenuta di recente su La nuova bussola quotidiana, del 20 settembre 2020 [qui], dal prof. Stefano Fontana, autore di tanti interventi coraggiosi e puntuali in difesa della nostra fede, così maltrattata oggi da tutte le parti. Questo suo intervento, tuttavia, lascia perplessi. Giustamente, egli pone il problema della legittimità dello Stato “liberale” e “laico” contemporaneo, con tutte le sue leggi non solo liberticide ma anche e soprattutto contrarie alla morale naturale e cristiana. Ma lasciano perplessi i suoi argomenti volti a dimostrare che lo Stato italiano, nato dal Risorgimento e dall’unificazione, sarebbe, se ho ben afferrato il concetto, ancora “illegittimo” a causa delle scomuniche comminate a suo tempo da Pio IX. Dopo le scomuniche, osservo, non c’è stata nel 1929 la famosa Conciliazione tra Stato e Chiesa, con la quale la S. Sede, in cambio del ristabilimento di un potere temporale e del riconoscimento ad essa di rappresentare, dal punto di vista terreno, un soggetto libero, sovrano e indipendente secondo il diritto internazionale, ha riconosciuto il Regno d’Italia con Roma capitale, ponendo in tal modo fine alla situazione di illegittimità nella quale il Regno si trovava ai suoi occhi, dopo i misfatti del periodo 1859-1870? Con la Conciliazione non sono state implicitamente rimesse le scomuniche di Pio IX? Ma della Conciliazione il prof. Fontana non fa affatto menzione, l’ignora completamente. E lascia perplessi la tesi secondo la quale la vera legittimazione agli Stati può conferirla s o l o il Romano Pontefice.
Ma procediamo con ordine.
La questione della presa di Roma del 20 settembre 1870 “non va archiviata”, scrive il prof. Fontana --- al contrario, “va esaminata in tutti i suoi aspetti che, tuttavia, non sono solo storici, ma anche di principio, diremmo teoretici”. Il problema “teoretico” che emerge da quel fatto storico è addirittura quello della legittimità dello Stato italiano. Infatti, la presa di Roma, “poneva e pone anche oggi il problema della legittimità dello Stato. Pio IX scomunicò allora lo Stato italiano e re Vittorio Emanuele II e con ciò ribadì i corretti criteri per considerare uno Stato come legittimo, a cominciare dal criterio più combattuto e tenacemente negato allora e ora, ossia che a dare questa ultima legittimazione (o toglierla come nel caso di Porta Pia) spetti alla Chiesa. La posizione assunta da Pio IX presenta anche altri aspetti, ma questo mi sembra quello fondamentale e di grande attualità, perché scorrendo il tempo non sembra che esso sia stato risolto, anzi la questione della legittimità dello Stato è stata abbandonata e quasi non ce la si pone più: gli Stati ci sono e il solo fatto che ci sono anche li legittima.”
2. Gli Stati vengono riconosciuti soprattutto in base al principio di effettività, criterio realistico.
In chiusura del paragrafo, l’Autore richiama succintamente, criticandolo pur senza nominarlo, il principio di effettività, affermatosi nel diritto internazionale come principio valido per il riconoscimento di uno Stato. Questo principio non concorda ed anzi può entrare in conflitto con il principio di legittimità, il base al quale Pio IX scomunicò latae sententiae, con “la scomunica maggiore e le altre censure ecclesiastiche”, tutti coloro che avevano in qualche modo compiuto atti concorrenti all’occupazione ed estinzione dei suoi Stati, con la Lettera Apostolica del 26 marzo 1860, reiterata dall’Enciclica Respicientes dell’ 1 novembre 1870.
Nel diritto internazionale moderno “non si distingue più, in conseguenza della loro origine, fra Stati legittimi e non legittimi, negando a quest’ultimi la personalità. Nei trattati del 1815 e nei principii che ispirarono la Santa Alleanza, si faceva dipendere la legittimità e quindi la personalità internazionale degli Stati soprattutto da titoli dinastici. Adesso può essere soggetto di diritto internazionale anche uno Stato, di cui una rivoluzione o altro avvenimento abbia spodestato il sovrano.”[1] In effetti, con i trattati nati dal Congresso di Vienna, del 1815, quando le Potenze europee restaurarono l’ancien Régime travolto dal turbine napoleonico, il principio di legittimità dinastica fu alla base di questa restaurazione. Ciò, tuttavia, non impedì l’affermarsi della consueta politica di rapina da parte delle Potenze, grandi o piccole che fossero, naturalmente all’ombra del principio di legittimità o semplicemente ignorandolo. La Casa d’Austria si prese l’ex Repubblica di Venezia e i suoi possedimenti, la cui indipendenza era stata abbattuta inizialmente da Napoleone, nel 1797, che ne aveva fatto poi merce di scambio nei suoi complessi giochi imperiali --- preda ambíta, l’ex regina dell’Adriatico, covata per ben tre secoli dagli Asburgo, i quali, del resto, avevano in un primo tempo acquisito anche la Lombardia per diritto di conquista o meglio grazie agli scambi di territori provocati dalle ripetute guerre europee di “successione dinastica”, dalla fine del Seicento alla prima metà del Settecento, che ad intervalli avevano afflitto anche la disarmata e imbelle Italia, campo di battaglia di francesi, spagnoli, austriaci, e, in misura minore, piemontesi. La Repubblica di Genova non si vide restituita l’indipendenza soffocata dal Bonaparte, che l’aveva inclusa nel suo impero, ma data in premio ai Savoia, ossia al Regno di Sardegna, per la sua partecipazione alle guerre di coalizione contro il despota transalpino.
È vero che le due antiche repubbliche erano decrepite e imbelli, nemmeno l’ombra della grandezza di un tempo, e, a ben vedere, si erano meritate la loro ingloriosa sorte. Ma resta il fatto della rapina, dell’ipocrisia delle grandi Potenze, che spesso hanno invocato il principio di legittimità (di per sé ottimo istituto, garanzia di ordine e stabilità nel governo dei popoli) per coprire la loro pura e semplice sete di dominio.
Invocava pretesi diritti di successione al trono di Napoli, risalenti agli Angioini, Carlo VIII di Valois Re di Francia quando nel settembre del 1494, dopo essersi dichiarato Re di Napoli il 13 marzo precedente, iniziò l’invasione dell’Italia, collegatosi temporaneamente alle provinciali ambizioni italiane dello stolto Ludovico il Moro, Duca di Milano, che l’aveva chiamato. Vaghi diritti di successione e quindi il principio di legittimità invocava Guglielmo Duca di Normandia, quando nel 1066 invase l’Inghilterra e la conquistò con una sola, vittoriosa battaglia, al ponte di Hastings. Grazie all’eredità normanna, il Re d’Inghilterra possedeva pertanto ampi territori in Francia. Avendo avuto come nonno Filippo il Bello, Re di Francia morto senza eredi, quel Re aspirava al trono di Francia. Avendo i nobili francesi posto invece sul trono un francese, nipote del defunto re, egli dichiarò guerra. Si iniziò così una serie di guerre, lunga e crudele, intervallate da tregue e labili trattati di pace, che durò più di cento anni (1336-1453). La Guerra dei Cent’anni vide gli inglesi padroni ad un certo momento di quasi tre quarti di una Francia in preda alla guerra civile, per esser poi alla fine cacciati da tutto il territorio, con l’eccezione del porto di Calais, dopo che Santa Giovanna d’Arco, giovinetta divinamente ispirata, aveva dato inizio alla riscossa nazionale.
La lista delle guerre di conquista coperte dall’invocazione del principio di legittimità sarebbe lunga. Nel diritto internazionale si è dunque affermato, ad un certo momento, il principio di effettività per il riconoscimento della personalità di diritto internazionale di uno Stato. Un criterio realistico. Esso richiede che l’entità da riconoscersi debba essere “un ente il quale possegga i caratteri propri dello Stato (popolo, territorio, potestà d’impero) e si sia costituito effettivamente ed in maniera stabile”, dimostrando di essere effettivamente uno Stato, con un’organizzazione permanente e cittadini o sudditi che gli obbediscano. Il “processo formativo dello Stato è irrilevante: formazione originaria su un territorio nullius; costituzione in Stato autonomo di una provincia staccatasi da uno Stato (es.: Belgio staccatosi nel 1830 dall’Olanda; Stato della Città del Vaticano formatosi nel 1929 su una porzione di territorio già appartenente all’Italia); fusione di due o più Stati in uno Stato nuovo. Irrilevante del pari è il carattere pacifico o violento del processo formativo come pure la circostanza che alla formazione dello Stato abbiano concorso attività internazionalmente illecite di altri soggetti. Quello che occorre, perché si abbia il sorgere di un nuovo soggetto di diritto internazionale, è che lo Stato si sia effettivamente formato.”[2]
Insomma, bisogna dire che qui : ex facto ius oritur. Così si evitavano le ipocrisie di coloro che si appoggiavano al principio di legittimità per nascondere i loro piani di conquista. Realismo, dal momento che gli Stati nuovi, spesso mal nati, anche se inizialmente non riconosciuti, lo erano poi in séguito, sotto la spinta della necessità, per la forza stessa delle cose. Il principio di effettività è a tutt’oggi applicato nel diritto internazionale anche se tende a mescolarsi con quello di legittimità, inteso però quest’ultimo non in senso dinastico o etico ma ideologico, per esempio come principio che implica il riconoscimento della laica “dignità della persona” e dei “diritti umani”, inclusi i c.d. “nuovi diritti”, considerati sulla carta oggi requisito essenziale per la legittimità internazionale di uno Stato da parte dell’ideologia democratica dominante.
3. Le scomuniche di Pio IX colpirono anche chi aveva votato per l’annessione dei suoi Stati alla Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II: circa ottocentomila cattolici.
La legittimità cui faceva riferimento Pio IX, di che tipo era? Nel caso particolare del papato, non poteva certo assimilarsi alla legittimità dinastica, concetto inapplicabile ad un’istituzione come il papato, non essendo ovviamente il potere temporale del Romano Pontefice trasmissibile ereditariamente. Ma una monarchia elettiva di diritto divino, come è tuttora quella del Papa, partecipa ugualmente del principio di legittimità, quanto alla giustificazione morale oltreché politica e giuridica del suo potere temporale, costruito ed esercitato gradualmente a partire dalla fine della crudelissima Guerra Gotica (nel VI secolo, AD 554), nell’Italia devastata e spopolata, divisa tra Bizantini e Longobardi. Il Papa, diventato formalmente suddito bizantino, giustamente si sottrasse per gradi e anche con la forza alla scomoda, inefficiente e troppo incline alle eresie tutela del Cesare di Costantinopoli, che lo governava nel Ducato Romano retto da un suo funzionario. Potere di governo esercitato nella e dalla città di Roma su un territorio ordinato a Stato, pazientemente incrementato nei secoli, con le donazioni dei Re e le campagne militari, stabilizzatosi alla fine nei ben noti confini, da Terracina a Faenza, come si soleva dire, in diagonale a tagliare in due l’Italia. E obbedito per più di mille anni (nonostante periodi di grave anarchia anche lunghi) dalle popolazioni dell’Italia centrale, esclusa la Toscana, sino all’Emilia e Romagna, acquisti questi ultimi assai più recenti rispetto al Patrimonio di S. Pietro originario.
Giuste, dunque, le scomuniche di Pio IX contro tutti coloro che, in un modo o nell’altro, lo avevano privato del suo Regno temporale, sempre considerato dalla Santa Sede supporto e garanzia indispensabile per la libertà d’azione richiesta dalla sua alta missione spirituale.
Nell’infliggerle, il Pontefice si rifaceva ad una secolare tradizione, avendo i suoi predecessori, spesso deboli negli eserciti, impiegato ripetutamente le armi spirituali (quali le scomuniche e gli interdetti) per colpire le autorità civili che attentassero all’integrità del loro Stato o si opponessero alla loro politica. L’uso e anche la ripetuta minaccia dell’uso delle sanzioni religiose per risolvere lotte di potere non è stato tuttavia sempre benefico per la Chiesa, nel senso che in lungo periodo ha inciso sul prestigio delle sacre sanzioni, indebolendone il significato religioso presso i fedeli. Ma indubbiamente esse erano inevitabili, nei confronti di una Potenza, la Monarchia sabauda, e di uomini che, nel giro di undici anni, avevano tolto al Papa tutto il suo Stato, capitale compresa, rinchiudendolo nei Palazzi Apostolici, e non semplicemente questa o quella provincia o città come nelle lotte del lontano passato.
Gli usurpatori, con la Legge delle Guarentigie, avevano riconosciuto alla persona del Pontefice pieni diritti sovrani, i nunzi apostolici operavano come prima e le Potenze tenevano come prima i loro ambasciatori presso il Papa. I neo-legittimisti odierni vogliono far credere che la Chiesa fosse perseguitata come ai tempi di Nerone o che l’Italia, dal 1870 in poi, avesse addirittura cessato di esser cristiana. Si tratta di iperboliche esagerazioni, per quanto sia stato aggressivo ed eversivo il giurisdizionalismo messo in opera dai liberali a partire dalle Leggi Siccardi, rafforzatosi all’epoca della Sinistra al governo, non alieno da punte anticristiane, come quando si introdusse il matrimonio civile quale unico riconosciuto dallo Stato, fallendo tuttavia il triplice tentativo di introdurre il divorzio (anche a causa dell’opposizione del Re, oltre che della Chiesa, mobilitatasi con tutte le sue organizzazioni). In quegli anni, massoni e anticlericali di ogni risma crearono un clima odioso, di becera ostilità contro la Chiesa e la religione, tant’è vero che, verso la fine del secolo, la stessa cultura laica cominciò a reagire: basti ricordare le prolungate polemiche di un Ruggero Bonghi e di un Benedetto Croce contro la “mentalità massonica”, la “setta procacciatrice”. Ma va pur detto che la vita religiosa a Roma, capitale del nuovo Regno, “fu assai poco modificata dalle abitudini e dai costumi della ‘gente nuova’, che, d’altronde, era una realtà ben diversa da quella ‘folla di scristianizzati’ che la propaganda clericale voleva far credere e che Carducci si era invece augurato che fosse in alcune delle sue più note volgari chitarronate. Le stesse iniziative anticlericali messe in opera dalla massoneria, che pure aveva notevolmente accresciuto il proprio potere all’epoca del primo governo Crispi [agosto 1887], o quelle della Società del Libero Pensiero e della Lega della Democrazia, ebbero quasi sempre effetti e significati politici [e quindi limitati] piuttosto che una reale incidenza sulla cultura, le credenze e le usanze della popolazione: ce lo confermano, tra gli altri, i dati della partecipazione dei fedeli alle cerimonie religiose, nel corso di alcune delle quali si arrivò anche a contare 50.000 presenze.”[3]
E non fu proprio Francesco Crispi, ministro dell’interno e massone dal 1861, a provvedere (come suo dovere, del resto) affinché il Conclave per l’elezione del successore di Pio IX si svolgesse nella più completa libertà? Si trattava in ogni caso di applicare il principio liberale e cavourriano adottato ufficialmente dal nuovo Regno, quello del “libera Chiesa in libero Stato”. Errato, dal punto di vista cattolico, ma che tuttavia obbligava lo Stato a riconoscere alla Chiesa la propria autonomia ed indipendenza, anche se sempre nell’àmbito dell’ordinamento dello Stato. “Noi abbiamo proclamato la separazione dello Stato dalla Chiesa, e, riconoscendo la piena indipendenza dell’autorità spirituale, dobbiamo aver fede che Roma capitale d’Italia possa continuare ad essere la sede pacifica e rispettata del pontificato.”[4]
Ma la libertà di cui continuò a godere il Romano Pontefice nello spirituale non poteva ovviamente bastare a sanare la ferita profonda che si era aperta nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, creando, tra l’altro, anche una situazione di incertezza per il futuro della Chiesa-istituzione. Al Papa doveva esser riconosciuta la qualità di vero sovrano secondo il diritto positivo, una “vera sovranità”, come aveva detto e ribadito Leone XIII. Ma non ci poteva essere vera sovranità senza territorio e senza la forma istituzionale tipica dello Stato, senza la personalità giuridica riconosciuta dal diritto internazionale ai soggetti sovrani, senza – infine – una forma di compensazione per i torti e i danni subiti dalla Santa Sede con l’ Unificazione. Il Papa doveva esser restituito alla sua posizione di Capo di Stato, a tutti gli effetti, con tutti i requisiti necessari. Inoltre, la Chiesa cattolica, per quello che era e rappresentava, non poteva esser considerata una semplice organizzazione privata, libera di darsi la sua struttura, ma sempre nell’àmbito delle leggi dello Stato, come pretendeva per l’appunto la formula del “libera Chiesa i n libero Stato”. È vero che la missione propria della Chiesa è soprattutto spirituale, consistendo essa nella salvezza delle anime dall’eterna dannazione mentre il potere temporale non è per essa un fine in sé ma solo uno strumento per poter realizzare nel modo migliore questo fine soprannaturale. Tuttavia, la Chiesa visibile, operando come istituzione profondamente radicata in società civili ed evolute, nel cui àmbito costituisce una società perfetta il cui fondamento è trascendente, non può fare a meno di un’organizzazione statale sua propria, riconosciuta come tale. E questo, non solo per godere della necessaria libertà d’azione, ma anche a causa della sua struttura rigidamente gerarchica. Infatti, questa struttura si estende in tutto il mondo, non solo come realtà eminentemente religiosa ma anche come istituzione di diritto positivo, manifestazione della particolare forma-Stato intrinseca alla Chiesa. Ciò che può variare, nel rapporto tra la Chiesa e l’Italia, è solo l’estensione materiale del principato civile del Papa, l’ampiezza del suo territorio, disuguale nei secoli, perché dipendente dalle mutevoli vicende della storia, e al presente ridotto a termini minimi, il cui nucleo si trova necessariamente a Roma, sufficienti tuttavia a garantire finora alla Chiesa, nella società contemporanea, la necessaria indipendenza e libertà d’azione.
Inevitabili e giuste, dunque, le scomuniche di Pio IX, come quelle inflitte secoli prima da Gregorio VII all’imperatore Enrico IV il Salico al tempo della lotta per le investiture, poiché a quel tempo in gioco era la libertà stessa della Chiesa, che doveva riappropriarsi della scelta del pontefice (spesso imposta dall’imperatore) e dell’investitura dei vescovi, sottraendola all’imperatore o ai re o all’influenza dell’aristocrazia; e doveva imporre di nuovo la condotta di vita esemplare che Cristo esige dai suoi sacerdoti, visto che, con le nomine imperiali o regie, o l’appannaggio delle rendite ecclesiastiche più ricche riservato ai cadetti della nobiltà, venivano introdotte nel clero troppo spesso persone senza vocazione e comunque inadatte ad una missione sì alta e difficile quale è il sacerdozio di Cristo, avide invece di godere dei benefici ecclesiastici concessi dal potere civile, che se li era arrogati.
La scomunica latae sententiae di Pio IX, ossia semplicemente per aver commesso il fatto, si applicava pertanto sia a tutti coloro che avevano compiuto atti di forza contro il suo Regno temporale che a tutti quelli che avevano votato sì ai plebisciti per l’annessione dei suoi Stati alla monarchia costituzionale dei Savoia. Questi ultimi assommavano a circa 800.000 cattolici, contando tutti i “sì” di Emilia e Romagna, Marche, Umbria, Lazio con Roma. Rispettivamente : 426.000+133.765+97.040+133.681.
Così tante persone incorsero nella scomunica? Così tanti furono i voti a favore dell’annessione alla “monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II”? Per i plebisciti l’elettorato attivo non era attribuito su ristretta base censitaria, come per le prime elezioni politiche del Regno d’Italia (il 2% della popolazione adulta), nel 1861, comunque in modo simile a quanto avveniva nel resto d’Europa, ove non regnavano né il suffragio universale né la segretezza del voto né si concedeva alle donne di votare mentre il controllo del voto da parte dei “notabili” locali era la regola. Per i famosi nostri plebisciti di annessione alla Monachia sabauda, per far nascere il Regno d’Italia o aderirvi, l’elettorato attivo era attribuito all’intera popolazione maschile, dai 21 anni in su. Nei quattro citati, votarono rispettivamente, l’81% degli aventi diritto, il 63,7%, il 79,4%, l’80% circa – l’astensionismo (questa era la logica dei plebisciti per un “sì” o un “no” con voto pubblico) era interpretato come manifestazione di voto contrario. I nemici dell’annessione, tranne poche migliaia di audaci, se ne stettero a casa, e non furono pochissimi, come si vede dalle percentuali, pur assai favorevoli alla causa dell’annessione. Questo fatto spiega, ad avviso di osservatori neutrali, perché i voti contrari siano stati minimi. La pubblicità del voto può inoltre render ragione del numero molto basso di schede nulle, assai più delle pressioni e dei brogli, che pur ci saranno stati ma difficilmente nella misura favoleggiata dalla violenta saggistica antiunitaria e antiitaliana, tipica degli attuali polemisti neo-legittimisti.
“Le leggi elettorali austriache erano tali che i grandi proprietari terrieri, direttamente o attraverso la loro influenza sugli elettori nei villaggi avevano la possibilità di dominare le transazioni parlamentari senza considerazione della proporzione dei votanti” (Arthur J. May, La monarchia asburgica. 1867-1914, tr. it. dall’inglese di Maria Lidia Bonaguidi Paradisi, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 223. L’originale è del 1951). Nell’Inghilterra, modello di tutto il liberalismo europeo, la situazione non era molto diversa. Il sistema elettorale, estremamente censitario, abbisognava di grandi riforme. Occorreva introdurre nuovi distretti elettorali, soprattutto urbani, che esprimessero i voti dei borghesi e un domani dei proletari, sottraendo alla nobiltà il controllo dei distretti rurali, numericamente prevalenti. Ciò si cominciò a fare con una legge del 1832, il Parliamentary Reform Act. “Nel 1830 i Comuni britannici rappresentavano un elettorato di circa 220.000 persone in una popolazione totale che si approssimava ai 14 milioni, ossia circa il 3% della popolazione adulta. I membri [del Parlamento] rappresentavano in media 330 elettori ciascuno; ora [1961] la media è di 56.000, sulla base del suffragio universale di circa 35 milioni di persone.” (Bruno Leoni, La libertà e la legge, con Introduzione di Raimondo Cubeddu, liberlibri, 1994, p. 129. L’originale apparve in inglese nel 1961). La riforma del 1832 quadruplicò l’elettorato. Tuttavia il diritto di voto era esercitato solo da un suddito di S. M. B. su quaranta. Le elezioni duravano due giorni e non c’era voto segreto. Solo nel 1867 il numero degli elettori attivi fu raddoppiato e la gran parte dei salariati poté votare per la prima volta (J.A. Rickard, History of England. Survey of Events from 55 B.C. to Recent Times with Tables, Maps and Examination Questions, Barnes & Nobles, New York, 196511, p. 175; p. 188). La pubblicistica antiunitaria e neoborbonica si scandalizza per gli episodi di votanti che si recavano inquadrati per villaggio o categoria professionale a votare “sì” durante i plebisciti. Ma una prassi del genere doveva esser diffusa anche nelle elezioni politiche normali. Ne troviamo una traccia, a mio avviso, presso il grande Alexis conte di Tocqueville, quando, nell’agosto del 1846, fu rieletto alla Camera francese, con 410 voti contro 70, dagli uomini maggiorenni (vent’anni compiuti) della sua circoscrizione. Nel suo feudo normanno, arrivò con i 170 votanti in fila per due e in ordine alfabetico alla periferia del villaggio dove si doveva votare. A loro richiesta, li arringò brevemente, raccomandando “di non lasciarsi avvicinare né sviare da coloro, che al nostro arrivo al villaggio avrebbero potuto cercare di ingannarli; ma di procedere raggruppati e di restare insieme, ognuno al suo posto [mantenendo l’ordine alfabetico], fino a che non avessero votato […] Gridarono che così avrebbero fatto e così fecero. Tutti i voti furono dati nello stesso tempo, ed ho motivo di credere che furono dati quasi tutti allo stesso candidato.”(Alexis de Tocqueville, Ricordi, in ID., Scritti politici, a cura di Nicola Matteucci, vol. I: La rivoluzione democratica in Francia, U.T.E.T., 1969, pp. 298-584; pp. 383-384). Giudicare i primitivi e approssimativi sistemi elettorali di allora, che comunque non impedivano la formazione di un libero consenso, alla luce degli odierni, che tutelano pienamente la segretezza e individualità del voto, ciò non significa forse falsare la prospettiva storica?
Le scomuniche furono perpetuate dal non expedit di Pio IX, che vietò ai cattolici di partecipare alla vita politica del Paese. Per quanto giustificato dalle scomuniche, il non expedit (“non conviene, non si addice”), prolungandosi nel tempo, creò un vuoto politico e culturale assai dannoso al Paese, riempito, come fu, da liberali, socialisti, massoni, nazionalisti, insomma da tutte le componenti più o meno apertamente anticristiane della società contemporanea. Fu san Pio X ad iniziare una indispensabile inversione di rotta, autorizzando, con il Patto Gentiloni, una prima forma di partecipazione dei cattolici alla vita politica della nazione, pur nell’ovvio mantenimento delle condanne e delle proteste della Santa Sede per la situazione ingiusta nella quale era stata messa dall’Unificazione dell’Italia. Fu con Papa Sarto che si iniziò cautamente quel cammino che si sarebbe concluso con la Conciliazione del ’29, con le opportune e doverose concessioni fatte dallo Stato italiano ossia (in pratica) da Mussolini e approvate dal Re, oltre che da Camera e Senato. La monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele III era, infatti, all’epoca incorporata, se così possiamo dire, nell’esperimento fascista, nello Stato fascista, e il fascismo, totalitarismo imperfetto ed anzi atipico (come hanno notato diversi storici), si distinse dagli altri due già per le concessioni alla religione e alla Chiesa e il rispetto con il quale trattò entrambe. E non si trattò solo di riconoscere nuovamente un potere temporale al Papa. Come annotò l’illustre giurista Arturo Carlo Jemolo, cattolico liberale e antifascista, paragonando con onestà di storico la dittatura italiana e quella tedesca, “nessuna speranza per la Chiesa, in regime nazista, di vedersi consegnare dallo Stato [con la Conciliazione] la legislazione matrimoniale, di avere illimitata libertà scolastica, di ottenere libertà completa per la predicazione del clero, di mantenere un clero che dipendesse effettivamente da Roma e che non fosse piú fortemente legato al potere politico.”[5]
4. La legittimità di uno Stato non dipende, come tale, da una consacrazione pontificia
Secondo il prof. Fontana, le scomuniche di Pio IX rendono ancora attuale il problema del vero riconoscimento della legittimità di uno Stato: si badi bene, non solo dello Stato italiano al tempo usurpatore delle terre della Chiesa ma anche dello Stato in generale, di ogni Stato, se ho ben afferrato il concetto. Che sarebbe il seguente: spetta alla Chiesa dare la legittimazione, “l’ultima”, quella definitiva, allo Stato o togliergliela. Alla Chiesa cattolica e solo alla Chiesa.
Si deve ritenere che uno Stato, quale che sia il suo tipo di governo, per esser considerato legittimo debba esser approvato dal Papa e fors’anche con cerimonie pubbliche sul tipo delle incoronazioni a sfondo sacrale del tempo che fu? Prescindendo dalla forma, nel merito si dovrà ritenere che un Romano Pontefice potrà approvare come legittimo solo uno Stato cattolico: non si vede, infatti, come possa legittimare in modo solenne uno Stato che si ispiri a princìpi religiosi e morali non solo diversi da quelli cattolici ma anche opposti ed ostili ad essi. Ne risulterebbe che unici Stati legittimi, in quanto Stati, dovrebbero considerarsi quelli cattolici. Naturalmente, tutti noi cattolici aspiriamo, credo, alla conversione dei popoli e degli Stati ovvero a che gli Stati si uniformino spontaneamente ai principi del cristianesimo. Ma fintantoché questo non accade, dobbiamo considerarli a priori come Stati illegittimi?
Una conclusione del genere sarebbe palesemente assurda. La storia ci offre esempi di Stati che, ben prima della nascita di Cristo, erano Stati a tutti gli effetti e degni di questo nome, capaci di attuare valori positivi, a cominciare da quello della famiglia. La Repubblica Romana era certo uno Stato e l’austerità dei costumi della sua società era ben nota. Il matrimonio e la famiglia vi erano tenuti in grande onore. La decadenza è cominciata solo con l’inizio delle grandi conquiste e il contatto ravvicinato delle classi dirigenti con il mondo greco-ellenistico. La legittimità che un Papa può conferire ad uno Stato si baserà soprattutto su valori religiosi e morali. Per Stati anteriori a Cristo, valeva soprattutto il criterio della loro capacità di far osservare la morale naturale, privata e pubblica, e di organizzare la difesa e il perseguimento del bene comune, innanzitutto con l’amministrazione della giustizia. Questa capacità è considerata da san Paolo il requisito fondamentale, quello che giustifica l’obbedienza all’autorità pagana degli Stati del suo tempo - che non capiva il cristianesimo e lo perseguitava come setta eversiva - nel famoso capitolo 13 della Lettera ai Romani. Ne discende, pertanto, che, affinché uno Stato possa considerarsi legittimo, anche dal punto di vista cristiano, basta che esso rispetti la morale naturale e si dimostri capace di proteggere i buoni e punire i malvagi ossia di amministrare la giustizia. L’autorità dello Stato, nei suoi fini legittimi, è infatti voluta da Dio: l’autorità di uno Stato bene ordinato, che faccia il suo dovere, non solo quella di uno Stato cristiano ed anzi cattolico.
“Vuoi tu non aver paura dell’autorità? Diportati bene e riceverai la sua approvazione. Essa è infatti ministra di Dio per il tuo bene. Se invece agisci male, temi; non per nulla porta la spada, ma, essendo ministra di Dio, deve punire chi opera il male. È necessario quindi che siate soggetti, non solo per paura della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Per lo stesso motivo ancora, voi dovete pagare anche le imposte: perché sono pubblici funzionari di Dio, quelli addetti interamente a tale ufficio. Rendete a tutti quanto è dovuto…” (Rom 13, 3-7).
Lo Stato imperiale romano del tempo di san Paolo, nella misura in cui agiva come autorità preposta da Dio all’attuazione del bene comune, secondo le leggi e le consuetudini, doveva considerarsi ex sese legittimo, pur presentando aspetti (quali ad esempio i sanguinari spettacoli circensi) moralmente riprovevoli anche per la stessa sensibilità pagana, quella più colta, educata ai princìpi dello stoicismo. Quando, all’opposto, usurpava i diritti del vero Dio, pretendendo che si sacrificasse un grano di incenso all’imperatore come se fosse una divinità, questo suo comportamento rendeva illegittima la sua autorità e legittimo il rifiuto di disobbedire a questa imposizione da parte del cristiano. San Paolo non si occupa espressamente di quest’aspetto ma noi lo deduciamo dai suoi princípi, che poggiano del resto su una norma fondamentale, insegnata nell’intero Nuovo Testamento: in tutto bisogna obbedire sempre “a Dio piuttosto che agli uomini” (Atti degli Apostoli 4, 19-20).
La natura legittima dell’autorità civile e quindi di uno Stato, per la dottrina della Chiesa, riposa sempre sull’insegnamento di san Paolo, che non mostra, tra l’altro, sempre in Rm 13, di privilegiare una forma di governo rispetto ad un’altra. Se poi uno Stato diventa cristiano perché la sua classe dirigente si converte al cristianesimo e ne difende ed impone i valori nella società, tanto meglio: diremo allora che quello Stato ha perfezionato la sua natura di Stato già legittimo, così come la Grazia perfeziona l’umana natura, soffocandone gli impulsi al male, elevandola ad una dimensione morale ad essa altrimenti preclusa. Ma non diremo che quello Stato era illegittimo perché non cristiano o perché non ancora riconosciuto (consacrato) come Stato cristiano da un Romano Pontefice.
La necessità di una espressa consacrazione religiosa o comunque di un espresso riconoscimento pontificio per imperatori, re, reggitori in generale si impose solo a partire dall’anno 800, con l’incoronazione imperiale di Carlo Magno in Roma ad opera del Papa al tempo regnante --- si affermò come fatto prodotto da determinate circostanze storiche legate alle lotte e concezioni politiche del tempo, non può evidentemente considerarsi un portato necessario ed inevitabile del cristianesimo, in quanto religione che si applichi (necessariamente) anche alla concezione dello Stato. L’importante è che la società e lo Stato siano cristiani in senso sostanziale, che si informino effettivamente e apertamente ai valori del cristianesimo nella vita di tutti i giorni, come tramandati nei secoli dall’insegnamento della Chiesa.
Affermare che la legittimità dello Stato dipende esclusivamente da un espresso riconoscimento pontificio, sembra un voler ritornare alle tesi di un Egidio Romano, al “curialismo” più radicale, con tutti i problemi che quella teoria comporta. In primo luogo, quello della supposta indegnità a priori degli Stati non cristiani, che invece sarebbero perfettamente degni, in quanto agenti in conformità al loro fine naturale, secondo l’insegnamento di Rom 13. E difatti, Egidio Romano costruisce la sua teoria come eccezione al dettato paolino “Quod licet non sit potestas nisi a Deo, nullus tamen est dignus aliqua potestate, nisi sub ecclesia et per ecclesiam fiat dignus”.[6] In secondo luogo, il sovrapporsi di una visione sostanzialmente teocratica della Chiesa nel suo rapporto con lo Stato e la società, visione che alla fine ha portato troppo spesso a confondere il sacro con il profano, specialmente in politica, come è stato dimostrato da una tormentata esperienza storica, rivelatasi in ultima analisi negativa anche per la Chiesa.
5. Con il Trattato Lateranense dell’ 11 febbraio 1929 il Papa ha riconosciuto la legittimità dello Stato italiano, implicitamente rimettendo le scomuniche di un tempo, ma ogni Stato si rende in sé illegittimo quando le sue leggi violano la legge naturale e divina.
Persino l’avvocato Carlo Francesco D’Agostino, teorico della politica cattolico che si riallaccia alla tradizione dei grandi pensatori reazionari come De Maistre o Donoso Cortez, mostrando una spiccata quanto (a mio avviso) utopistica tendenza a sottoporre integralmente la politica all’etica; il cui pensiero viene oggi rivalutato dagli intellettuali cattolici (antiunitari) che vogliono riaffermare in modo rigoroso una concezione tradizionale dello Stato, sostiene che, con la Conciliazione del ’29, lo Stato italiano, nato dalla Rivoluzione che fu il Risorgimento, era diventato legittimo.
“I Savoia da usurpatori erano diventati legittimi con la firma dei Patti Lateranensi. Per due ragioni fondamentalmente: 1) perché con la firma di quei Patti la Chiesa li ‘riconosceva’ come re legittimi sui popoli e sui territori che le erano stati sottratti con la violenza e sui popoli e sui territori italiani retti dalle altre Case regnanti sottoposte alla Chiesa; 2) perché con quei Patti veniva abbandonato il rivoluzionario principio della sovranità popolare, invocato dal primo e (poi, anche) dal secondo Risorgimento: avendo ridato (almeno formalmente) pieno vigore all’art. 1 dello Statuto albertino, quello italiano era ridivenuto uno Stato cattolico. Il Re, nel 1929, con la firma del Concordato aveva dato avvio, infatti, a un nuovo indirizzo, al vero e definitivo indirizzo di rinascita, che era anche l’unica via per legittimamente governare un popolo.”[7]
Dal tenore di questo passo non si comprende appieno, a mio avviso, se i Savoia fossero diventati legittimi solamente agli occhi della Chiesa o in assoluto. In ogni caso, per la Chiesa il Regno d’Italia con Roma capitale doveva considerarsi dal febbraio del 1929 in poi legittimo e chiusa definitivamente la “questione romana”. Lo si deduce dall’art. 26, penultimo del Trattato del Laterano, che recita:
“La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la “questione romana” e riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.
Alla sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.
È abrogata la legge 13 maggio 187, n. 214, [detta delle Guarentigie], e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.” [8]
Gli avverbi “definitivamente” ed “irrevocabilmente” mostrano l’inconfondibile marchio di fabbrica dell’allora Capo del Governo, il Cavalier Benito Mussolini, che fu, come ho già ricordato, il vero ispiratore ed artefice degli Accordi.[9] Ma per i trattati internazionali vale sempre la massima “rebus sic stantibus”, invocata secondo necessità dai contraenti anche se parte della dottrina giuridica non la considera valida: se la situazione regolata dagli accordi fra Stati si modifica in modo sensibile o grave a sfavore di una delle parti contraenti, e “le cose non stanno più come prima” cioè com’erano al momento della stipula degli accordi stessi, gli accordi possono legittimamente saltare. Così, se lo Stato italiano in futuro prevaricasse sulla sovranità dello SCV o comunque violasse in modo grave gli accordi, il Papa potrebbe sempre riprendere la sua libertà d’azione e denunciare legittimamente gli accordi stessi. E viceversa. Ma in genere le “mutate circostanze” provocano revisioni bilaterali degli accordi, come è appunto avvenuto per i Patti Lateranensi, modificati consensualmente dalla Santa Sede e dallo Stato italiano con l’Accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbrario 1984, quando al governo c’era il centrosinistra guidato dall’on. Bettino Craxi: una revisione sciaguratamente condotta nello spirito del Concilio Vaticano II, che difatti ha cancellato, con l’adesione convinta della Chiesa, la religione cattolica quale sola religione dello Stato italiano, come stabiliva lo Statuto Albertino, riaffermato dal Trattato del Laterano (vedi l’art. 1 del Protocollo addizionale dell’Accordo del 1984: “Si considera non più in vigore il principio, originalmente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.”) [10]
Le osservazioni di D’Agostino, che hanno sempre un taglio personale, meriterebbero ampi approfondimenti, che tuttavia ci porterebbero troppo lontano, in questa sede. Mi limito ad osservare quanto segue:
- I Savoia diventarono legittimi perché la Chiesa li riconosceva ora come sovrani legittimi anche “sui popoli e sui territori italiani retti dalle altre Case regnanti sottoposte alla Chiesa”. Ma quali erano queste altre case regnanti “sottoposte alla Chiesa”? E a quale titolo? Si riferisce forse l’Autore al vincolo di vassallaggio che sottoponeva diverse case regnanti italiane (e non) alla Santa Sede sin dal Medio Evo? Per esempio il Regno delle Due Sicilie, sin dal tempo dei Normanni? Nel 1929 il Romano Pontefice ne rappresentava forse l’istanza legittimistica? Agiva anche (implicitamente) a nome di queste case regnanti? Il punto può sembrare di interesse più che altro antiquario e tuttavia non sarebbe privo di importanza, a mio avviso, per chiarire in che modo il pensiero legato alla tradizione (e antiunitario) concepiva (e tuttora sembra concepire) la sovranità temporale del Papa.
- Che i Savoia siano diventati “legittimi” agli occhi del Papa perché avevano “abbandonato il rivoluzionario principio della sovranità popolare” proprio con la ratifica dei Patti firmati, per l’Italia, da Mussolini Capo del Governo di allora, è affermazione che non mi convince. Da cosa risulterebbe quest’abbandono? Dal fatto che con i Patti si dava “almeno formalmente pieno vigore all’art. 1 dello Statuto Albertino”, ragion per cui lo Stato italiano “era ridivenuto uno Stato cattolico”. La rinuncia alla teoria della sovranità popolare risultava, dunque, per D’Agostino, dall’aver ridato pieno vigore all’art. 1 dello Statuto Albertino.
Vediamo di capire. Così ricostruisco, per il lettore, che non ha l’obbligo di conoscere i trascorsi delle nostre costituzioni.
Lo Statuto Albertino o Statuto del Regno fu la costituzione di 84 articoli concessa da Carlo Alberto di Savoia-Carignano il 4 marzo 1848 nel pieno dei moti popolari che avrebbero portato alla I Guerra d’Indipendenza. Il documento concedeva una serie di diritti individuali tipici delle carte liberali ma sempre sotto il controllo delle leggi (artt. 24-32). Il re lo concedeva come “Carlo Alberto per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme etc.” ossia sempre come monarca di diritto divino. Nessuna traccia di sovranità popolare. All’art. 1 lo Statuto recitava: “La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.”[11] Lo Statuto era rimasto sempre pienamente in vigore durante il Regno d’Italia, nato ufficialmente il 17 marzo del 1861. Perché D’Agostino affermava che sono stati i Patti Lateranensi a “dare formalmente pieno vigore allo Statuto”? Perché – interpreto – lo Stato italiano liberale era entrato in aperto conflitto con la Chiesa, aveva inaugurato una legislazione giurisdizionalista eccessivamente aggressiva, riducendo gli antichi privilegi del clero, abolendo certi tipi di ordini religiosi, sequestrando conventi, arrivando addirittura a riconoscere come valido solo il matrimonio civile, contratto cioè di fronte ad un funzionario dello Stato: tutto ciò era evidentemente in contraddizione con l’art. 1 dello Statuto che faceva implicitamente obbligo allo Stato di proteggere e difendere la religione e quindi la Chiesa cattolica. E la legislazione inauguratasi in Italia, ancor più con la Sinistra al potere, andava nella direzione opposta. Insomma, il principio del “libera Chiesa in libero Stato” contraddiceva il tenore dell’art. 1 dello Statuto, portando ad una separazione e contrapposizione del tutto aliena al giusto rapporto tra Stati cattolici e Chiesa cattolica, nonostante tale principio riconoscesse alla Chiesa un’ampia anche se non totale autonomia ma come semplice organizzazione di diritto privato.
Con la Conciliazione, in effetti, il principio del “libera Chiesa in libero Stato” venne meno. Mussolini lo criticò apertamente nella sua lunga replica alla Camera, durante la discussione per l’approvazione degli Accordi. Stato e Chiesa vennero riconosciuti come liberi e sovrani nella loro rispettiva sfera ma non separati alla maniera del principio liberale, il quale, come si è visto, riconosceva una sovranità personale senza territorio al Papa uti singulus – costruzione alquanto singolare. Alla Chiesa veniva addirittura riconosciuto di nuovo un potere temporale, un’autentica bestemmia per liberali, massoni, socialisti, comunisti e anche per una parte del partito fascista. E con questo potere lo Stato fascista collaborava, in diversi campi, dicendosi anzi Stato cattolico e ergendosi a difensore della religione e della civiltà cristiana contro il marxismo e il capitalismo materialista delle “demoplutocrazie”.
Piena attuazione, dunque, del dettato dell’art. 1 dello Statuto, tant’è vero che tutto l’antifascismo di stampo liberale, liberal-socialista, repubblican-massonico, azionista inveiva contro Mussolini anche perché, dicevano, con gli Accordi, aveva fatto di nuovo dell’Italia uno Stato “confessionale”, come se fossimo ritornati ai tempi della Restaurazione, al 1815.[12]
Mussolini, appunto, non il Re, anticlericale notorio e pervicace, in odor di Loggia, mai andato ad una Messa in vita sua, tranne che non lo obbligasse l’etichetta o la Ragion di Stato, come nel caso del suo matrimonio con Elena del Montenegro, convertitasi al cattolicesimo (lei, “ortodossa” di nascita) per imprescindibile necessità politica.
Ma il “confessionalismo” che gli Accordi avrebbero di nuovo riproposto, implicava forse una rinuncia alla teoria della sovranità popolare? Lo Stato monarchico costituzionale, pur nello spirito del rinnovato Statuto Albertino, era anche e forse soprattutto, in quel frangente storico, Stato fascista, cosa che D’Agostino sembra dimenticare. E il regime, al cui Capo si dovevano in realtà gli Accordi, aveva forse rinunciato a legittimarsi nel popolo, inteso come Nazione? No, certamente. Convivevano allora due concezioni della sovranità dello Stato? Forse convivevano, ma dalla nascita del Regno d’Italia. Infatti, Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d’Italia il 14 marzo 1861, approvato all’unanimità dal Senato e dalla Camera dei Deputati: “il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia”. Il 17 successivo, il sovrano promulgava la legge n. 47 che gli conferiva il titolo di Re d’Italia. La legge del 21 aprile successivo, approvata all’unanimità dal Parlamento, aveva stabilito che i decreti regi si intitolassero con la nota formula: “Vittorio Emanuele II re d’Italia per grazia di Dio e volontà della Nazione”. Si voleva in tal modo “coniugare la tradizione dell’investitura sacra del sovrano con l’innovazione del consenso della popolazione espresso dai Plebisciti.” [13]
A questa formula Vittorio Emanuele III si mantenne sempre fedele. Nessuna ripulsa del principio dell’investitura popolare, accettato da Vittorio Emanuele II. Egli firmò sempre i suoi atti, per esempio la promulgazione del Codice Penale del 1930, come “Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d’Italia”. E nell’approvare i Patti Lateranensi, oggetto di un ampio dibattito alla Camera e al Senato del Regno, agì forse solo come Re “per grazia di Dio”? No, ovviamente. In realtà, proprio in quanto monarca costituzionale, che legittimava il suo potere anche grazie ai plebisciti di un tempo, era la “nazione”, ora rappresentata dal movimento fascista al potere, che, nella persona del Capo del Governo da lui stesso nominato (secondo l’art. 65 dello Statuto Albertino), gli portava in dono la tanto attesa, dal popolo, Conciliazione con la Chiesa.
Non sembra potersi affermare che, agli occhi della Chiesa, lo Stato italiano diventava legittimo perché, dando piena attuazione formale allo Statuto Albertino, rinunciava al principio (eversivo) della sovranità popolare. Lo riteneva “legittimo” soprattutto perché riconosceva alla Chiesa tutta una serie di diritti e prerogative, per la Chiesa irrinunciabili, che erano stati conculcati dallo Stato “demoliberale” --- diritti che era dovere di uno Stato che si dichiarasse cattolico pienamente riconoscere, anche se tale Stato, monarchia costituzionale, si fondava in parte sul riconoscimento di un’investitura popolare. Pio XI, nel famoso elogio privato a Mussolini quale vero artefice degli Accordi disse, suscitando vasto scalpore, che, per giungere ai Patti, “forse ci voleva un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare.”[14] Ovvero, un politico, uno statista non legato agli schemi del pensiero politico liberale, che anzi in gran parte apertamente avversava, sentendosi invece legittimato dalla Nazione, come intesa dall’ideologia fascista stessa: la Nazione, i cui sentimenti ed aspirazioni profonde egli era convinto di interpretare innanzitutto per ciò che riguardava il desiderio della pace religiosa. Mussolini si sentiva legittimato da una volontà generale di cui egli era l’interprete carismatico, Duce, appunto. Potremmo allora dire: sovranità popolare di tipo carismatico, secondo il tipo del “potere carismatico” messo in luce da Max Weber, proprio in quegli anni. Una dimensione fuori dagli schemi usuali, tipica dei totalitarismi, ma impiegata da Mussolini a far la pace con la Chiesa e la religione cattolica non a tagliar teste, non in modo giacobino o, peggio ancora, bolscevico. Ed innestata sulla sovranità popolare di tipo rappresentativo ancora in parte sussistente, visto che gli Accordi furono approvati dalle due Camere, a maggioranza. Dimensione comunque fuori dagli schemi, nelle sue varie componenti, che al Romano Pontefice andava evidentemente bene, fintantoché era appunto rivolta al bene, della religione, della Chiesa e del popolo.
Questi pochi cenni sulla complessa questione, credo possano esser sufficienti per sostenere che la legittimità riconosciuta realisticamente dalla Chiesa allo Stato italiano, inizialmente “usurpatore”, non può comunque ricondursi sic et simpliciter a spiegazioni che in fondo rinviano a dottrine tendenzialmente teocratiche, come sembra fare D’Agostino. Del quale va in ogni caso tenuto presente l’accenno al “secondo Risorgimento”, dimostratosi fedele seguace della teoria rivoluzionaria della sovranità popolare ossia al fatto che la Costituzione Repubblicana, basandosi sul principio della sovranità popolare, ha sì accolto, e non poteva fare diversamente, i Patti Lateranensi (art. 7), ma ha, nello stesso tempo, in nome dell’uguaglianza dei cittadini (art. 3), accolto in pieno il principio liberale dell’individuale libertà di coscienza, anche in materia di religione (artt. 8, 19, 20, 21), inaugurando un cammino che si sarebbe appunto concluso con la citata Revisione degli Accordi del 1984; la quale revisione, come si è ricordato, ha portato all’eliminazione della religione cattolica unica religione ufficiale dello Stato italiano: evento rivoluzionario, avvenuto tuttavia con la totale adesione della Gerarchia cattolica, che citava appunto a sostegno dello stesso le costituzioni del Concilio Vaticano II ! Lo Statuto Albertino, con il suo fondamentale art. 1, è quindi alla fine scomparso dall’orizzonte.
Il problema della “legittimità” dello Stato italiano allora si ripropone, oggi? Si ripropone certamente ma in chiave diversa, sulla quale sarebbe certamente d’accordo il prof. Fontana e lo sarebbe certamente anche D’Agostino: non tanto o non più in relazione alla Chiesa ma in se stesso, in rapporto ai fini propri dello Stato, che sono sempre quelli indicati da san Paolo in Rom 13. Lo Stato (ma in quasi tutta l’Euro-America) viene oggi meno al suo compito istituzionale, voluto da Dio, essere “ministro di Dio per il nostro bene”, diventando progressivamente illegittimo, quando promuove (come fa) il male invece del bene, con leggi che violano addirittura l’ordine naturale e divino, perché tutelano ed anzi impongono l’abortismo, le convivenze di fatto, l’omosessualismo, la corruzione della gioventù e puniscono i buoni che cercano di opporsi a tanto scempio.
Paolo Pasqualucci, 31 dicembre 2020
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1. Santi Romano, Corso di diritto internazionale, a.a. 1925-1926, C.E.D.A.M., Padova, 1926, p. 53.
2. Gaetano Morelli, Nozioni di diritto internazionale, 6a edizione riveduta, CEDAM, Padova, 1963, pp. 127-128.
3. Filippo Mazzonis, Roma capitale o “città santa”? in: ‘Trimestre’ , 1985, nn. 3-4. Quanto ricordato qui per Roma, valeva anche per il resto d’Italia. Con giurisdizionalismo si intende storicamente la pretesa del potere civile di regolamentare le istituzioni religiose e la loro forza economica con le proprie leggi, al fine di ridurne privilegi (esenzione fiscale assoluta, diritto d’asilo, foro ecclesiastico ossia diritto dei preti accusati di reati ad esser giudicati solo da un tribunale ecclesiastico etc) considerati eccessivi e di ridurre l’influenza del clero nella vita civile, considerata eccessiva. In Italia, il giurisdizionalismo aveva una tradizione secolare.
4. Conclusione del primo Discorso della Corona, tenuto da Vittorio Emanuele II il 27 novembre 1871, all’inaugurazione della sessione parlamentare, a Roma. Citato in: Camillo Benso di Cavour, Discorsi per Roma capitale. Saggio introduttivo di Pietro Scoppola, Donzelli Editore, Roma, 2010, p. 11. Secondo la blogosfera neolegittimista e ultramontana, le Logge avrebbero, all’inizio del Vaticano I, organizzato addirittura un loro “anticoncilio” con la complicità del governo italiano. Ma il violentemente anticlericale e tuttavia farsesco Anticoncilio massonico tenutosi a Napoli il 9 dicembre 1869, senza il patrocinio della Massoneria ufficiale italiana, per l’appunto in provocatoria concomitanza con l’inizio del Concilio Ecumenico indetto da Pio IX (8 dicembre 1869), fu sciolto d’autorità dal ministro dell’interno il primo giorno della sua convocazione, mediante l’intervento dell’ispettore di polizia ivi presente, Lupi, evidentemente già istruito in proposito. Prendendo a pretesto le grida di “Viva l’Italia, viva la Francia repubblicana!”, con le quali erano stati salutati due sparuti rappresentanti delle Logge francesi, cinta la fascia tricolore, il funzionario aveva sentenziato che, con quell’esaltazione della Francia repubblicana, “dal campo filosofico” si era passati alle “opinioni socialistiche, facendo voti per la distruzione del presente ordine di cose” (vedi: Aldo A. Mola, Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, Milano, 1992, Parte Prima, cap. 5. L’Anticoncilio Napoletano I, pp. 129-145).
5. Arturo Carlo Jemolo, Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione a Giovanni XXIII, Einaudi, Torino, 1965, p. 269. Erano le concessioni fatte da Mussolini, cui andavano aggiunte le compensazioni finanziarie (750 milioni di lire in contanti più un miliardo in titoli) e altre iniziative favorevoli alla Chiesa e alla religione cattolica. Ci furono contrasti, persino violenti, composti anche grazie all’intervento dell’allora cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Pio XI, sull’educazione della gioventù, poiché il regime avocava a sé “l’educazione del cittadino”, che voleva pubblica, di massa e guerriera, esigendo che l’Azione Cattolica si concentrasse sulle attività di tipo religioso e non facesse propaganda politica.
6. Aegidius Romanus, De ecclesiastica potestate, hrsg. von Richard Sholz, 1929, rist. anast. Scientia Aalen, 1961, Lib. I, cap. IX, p. 2. “Anche se non c’è potere [sovrano, autorità] che non derivi da Dio, nessuno ne è degno se non sotto la Chiesa e mediante la Chiesa.” Il manoscritto sembra risalire al 1302. Per il testo del citato capitolo IX, vedi: op.cit., pp. 81-86. E in particolare, vedi il cap. IV del Libro I : “Quod spiritualis potestas instituere habet terrenam potestatem, et si terrena potestas bona non fuerit, spiritualis potestas eam poterit iudicare.” Ossia: “Spetta al potere spirituale istituire il potere secolare e giudicarlo quando non si sia ben comportato” (op. cit., pp. 11-13). Sul giudizio morale e religioso (e persino politico, per certi aspetti o in certi casi) cui deve sottostare ogni potere sovrano ad opera della Chiesa, nulla quaestio: il problema nasce dall’affermata necessità per il potere sovrano di essere istituito dal Romano Pontefice al fine di esser considerato in se stesso legittimo, ossia conforme e coerente ai propri fini naturali --- teoria che non si può accettare, nemmeno, credo, da un punto di vista rigorosamente tomistico.
7. Il pensiero di D’Agostino qui riportato è ricavato da vari suoi articoli i cui concetti sono riassunti da Danilo Castellano, De Christiana Republica. Carlo Francesco D’Agostino e il problema politico (italiano), con Prefazione di Luciano Musselli, ESI, Napoli, 2004, p. 118. Sul punto, in modo assai più ampio, vedi: Samuele Cecotti, Della legittimità dello Stato italiano. Risorgimento e Repubblica nell’analisi di un polemista cattolico, con Prefazione di Giovanni Turco, ESI, Napoli, 2012, cap. II, pp. 141-153; p. 153. D’Agostino scriveva queste cose subito dopo la II g.m. All’epoca, la Resistenza veniva spesso definita “secondo Risorgimento”, titolo onorifico piuttosto controverso (applicato alla Resistenza) e che sembra esser poi caduto in disuso, a parte le commemorazioni ufficiali.
8. Testo in: Giovanni Barberini (a cura di), Raccolta di fonti normative di diritto ecclesiastico, Quarta edizione riveduta e ampliata, G. Giappichelli editore, Torino, 1997, p. 26.
9. Renzo De Felice, Mussolini il fascista. II. L’organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929, Einausi, Torino, 1968, Cap. Quinto, La Conciliazione, pp. 382-436. La dettagliata analisi di De Felice resta sempre essenziale per la comprensione della Conciliazione come fatto storico di vasta portata, al di là delle passioni di parte.
10. Testo in Giovanni Barberini (a cura di), op. cit., p. 55. Le altre religioni erano riconosciute dallo Stato, purché non violassero la morale e l’ordine pubblico, come “culti ammessi”. Ammessi, quindi, nell’àmbito delle leggi vigenti.
11. Per il testo dello Statuto, vedi: Felice Battaglia (a cura di), Le carte dei diritti (Dalla Magna Charta alla Carta del Lavoro), Sansoni, Firenze, 1934, pp. 219-229.
12. Vedi: Jemolo, op. cit., pp. 304-305, che riferisce l’intemerata di Piero Calamandrei, illustre giurista, uno dei capi del Partito d’Azione, contro l’inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione, all’Assemblea costituente, che tenne le sue sedute nel 1947. 13. Romano Ugolini, Il sovrano d’Italia: Vittorio Emnuele II, p. 2. Atti del Convegno bolognese del 2011 intitolato: Dialogo con le personalità del Risorgimento, relazione di 17 pagine, reperibile sul sito: Pub3_7 Relazioni.
14. De Felice, op. cit., p. 427.
2. Gaetano Morelli, Nozioni di diritto internazionale, 6a edizione riveduta, CEDAM, Padova, 1963, pp. 127-128.
3. Filippo Mazzonis, Roma capitale o “città santa”? in: ‘Trimestre’ , 1985, nn. 3-4. Quanto ricordato qui per Roma, valeva anche per il resto d’Italia. Con giurisdizionalismo si intende storicamente la pretesa del potere civile di regolamentare le istituzioni religiose e la loro forza economica con le proprie leggi, al fine di ridurne privilegi (esenzione fiscale assoluta, diritto d’asilo, foro ecclesiastico ossia diritto dei preti accusati di reati ad esser giudicati solo da un tribunale ecclesiastico etc) considerati eccessivi e di ridurre l’influenza del clero nella vita civile, considerata eccessiva. In Italia, il giurisdizionalismo aveva una tradizione secolare.
4. Conclusione del primo Discorso della Corona, tenuto da Vittorio Emanuele II il 27 novembre 1871, all’inaugurazione della sessione parlamentare, a Roma. Citato in: Camillo Benso di Cavour, Discorsi per Roma capitale. Saggio introduttivo di Pietro Scoppola, Donzelli Editore, Roma, 2010, p. 11. Secondo la blogosfera neolegittimista e ultramontana, le Logge avrebbero, all’inizio del Vaticano I, organizzato addirittura un loro “anticoncilio” con la complicità del governo italiano. Ma il violentemente anticlericale e tuttavia farsesco Anticoncilio massonico tenutosi a Napoli il 9 dicembre 1869, senza il patrocinio della Massoneria ufficiale italiana, per l’appunto in provocatoria concomitanza con l’inizio del Concilio Ecumenico indetto da Pio IX (8 dicembre 1869), fu sciolto d’autorità dal ministro dell’interno il primo giorno della sua convocazione, mediante l’intervento dell’ispettore di polizia ivi presente, Lupi, evidentemente già istruito in proposito. Prendendo a pretesto le grida di “Viva l’Italia, viva la Francia repubblicana!”, con le quali erano stati salutati due sparuti rappresentanti delle Logge francesi, cinta la fascia tricolore, il funzionario aveva sentenziato che, con quell’esaltazione della Francia repubblicana, “dal campo filosofico” si era passati alle “opinioni socialistiche, facendo voti per la distruzione del presente ordine di cose” (vedi: Aldo A. Mola, Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, Milano, 1992, Parte Prima, cap. 5. L’Anticoncilio Napoletano I, pp. 129-145).
5. Arturo Carlo Jemolo, Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione a Giovanni XXIII, Einaudi, Torino, 1965, p. 269. Erano le concessioni fatte da Mussolini, cui andavano aggiunte le compensazioni finanziarie (750 milioni di lire in contanti più un miliardo in titoli) e altre iniziative favorevoli alla Chiesa e alla religione cattolica. Ci furono contrasti, persino violenti, composti anche grazie all’intervento dell’allora cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Pio XI, sull’educazione della gioventù, poiché il regime avocava a sé “l’educazione del cittadino”, che voleva pubblica, di massa e guerriera, esigendo che l’Azione Cattolica si concentrasse sulle attività di tipo religioso e non facesse propaganda politica.
6. Aegidius Romanus, De ecclesiastica potestate, hrsg. von Richard Sholz, 1929, rist. anast. Scientia Aalen, 1961, Lib. I, cap. IX, p. 2. “Anche se non c’è potere [sovrano, autorità] che non derivi da Dio, nessuno ne è degno se non sotto la Chiesa e mediante la Chiesa.” Il manoscritto sembra risalire al 1302. Per il testo del citato capitolo IX, vedi: op.cit., pp. 81-86. E in particolare, vedi il cap. IV del Libro I : “Quod spiritualis potestas instituere habet terrenam potestatem, et si terrena potestas bona non fuerit, spiritualis potestas eam poterit iudicare.” Ossia: “Spetta al potere spirituale istituire il potere secolare e giudicarlo quando non si sia ben comportato” (op. cit., pp. 11-13). Sul giudizio morale e religioso (e persino politico, per certi aspetti o in certi casi) cui deve sottostare ogni potere sovrano ad opera della Chiesa, nulla quaestio: il problema nasce dall’affermata necessità per il potere sovrano di essere istituito dal Romano Pontefice al fine di esser considerato in se stesso legittimo, ossia conforme e coerente ai propri fini naturali --- teoria che non si può accettare, nemmeno, credo, da un punto di vista rigorosamente tomistico.
7. Il pensiero di D’Agostino qui riportato è ricavato da vari suoi articoli i cui concetti sono riassunti da Danilo Castellano, De Christiana Republica. Carlo Francesco D’Agostino e il problema politico (italiano), con Prefazione di Luciano Musselli, ESI, Napoli, 2004, p. 118. Sul punto, in modo assai più ampio, vedi: Samuele Cecotti, Della legittimità dello Stato italiano. Risorgimento e Repubblica nell’analisi di un polemista cattolico, con Prefazione di Giovanni Turco, ESI, Napoli, 2012, cap. II, pp. 141-153; p. 153. D’Agostino scriveva queste cose subito dopo la II g.m. All’epoca, la Resistenza veniva spesso definita “secondo Risorgimento”, titolo onorifico piuttosto controverso (applicato alla Resistenza) e che sembra esser poi caduto in disuso, a parte le commemorazioni ufficiali.
8. Testo in: Giovanni Barberini (a cura di), Raccolta di fonti normative di diritto ecclesiastico, Quarta edizione riveduta e ampliata, G. Giappichelli editore, Torino, 1997, p. 26.
9. Renzo De Felice, Mussolini il fascista. II. L’organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929, Einausi, Torino, 1968, Cap. Quinto, La Conciliazione, pp. 382-436. La dettagliata analisi di De Felice resta sempre essenziale per la comprensione della Conciliazione come fatto storico di vasta portata, al di là delle passioni di parte.
10. Testo in Giovanni Barberini (a cura di), op. cit., p. 55. Le altre religioni erano riconosciute dallo Stato, purché non violassero la morale e l’ordine pubblico, come “culti ammessi”. Ammessi, quindi, nell’àmbito delle leggi vigenti.
11. Per il testo dello Statuto, vedi: Felice Battaglia (a cura di), Le carte dei diritti (Dalla Magna Charta alla Carta del Lavoro), Sansoni, Firenze, 1934, pp. 219-229.
12. Vedi: Jemolo, op. cit., pp. 304-305, che riferisce l’intemerata di Piero Calamandrei, illustre giurista, uno dei capi del Partito d’Azione, contro l’inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione, all’Assemblea costituente, che tenne le sue sedute nel 1947. 13. Romano Ugolini, Il sovrano d’Italia: Vittorio Emnuele II, p. 2. Atti del Convegno bolognese del 2011 intitolato: Dialogo con le personalità del Risorgimento, relazione di 17 pagine, reperibile sul sito: Pub3_7 Relazioni.
14. De Felice, op. cit., p. 427.
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