Lo annunciavo [qui] nella traduzione da Rorate Caeli. Ne avevamo avuto notizia anche da Edward Pentin che l'ha pubblicata nel suo blog sul National Catolich Register. Di seguito pubblico il testo originale ripreso dal sito del Cardinale [qui].
Da notare l'accuratezza con cui l'ex Prefetto della Segnatura Apostolica si esprime ufficialmente con tutta autorevolezza sui vizi sia di forma che di contenuto del documento e l'esortazione a fedeli e sacerdoti dell'intero orbe cattolico di far sentire le loro voci.
Nell'immagine a lato: Pentin su Twitter
Dichiarazione sull’Offerta della Santa Messa
nella Basilica Papale di San Pietro
13 marzo 2021
nella Basilica Papale di San Pietro
13 marzo 2021
- Si tratta di un documento non firmato della Prima Sezione della Segreteria di Stato, senza numero di protocollo, che legifera sull’aspetto più sacro della vita della Chiesa, l’offerta della Santa Messa. Porta il sigillo della Prima Sezione con le iniziali. Sebbene il documento appaia autentico, cioè non contraffatto, non si può ritenere che sia un documento contenente una legislazione valida per la Sacra Liturgia.
- La Segreteria di Stato non è competente per la disciplina liturgica della Chiesa e, in particolare, per la disciplina liturgica presso la Basilica di San Pietro in Vaticano. Giustamente, ci si chiede con quale autorità la Segreteria di Stato abbia emanato direttive contrarie alla disciplina della Chiesa universale. Un’ulteriore domanda riguarda quale procedimento sia stato seguito per arrivare alla pubblicazione di un documento così anomalo.
- Data l’incompetenza della Segreteria di Stato in materia, i fedeli hanno diritto di sapere quale autorità competente ha dato mandato alla Segreteria di Stato di legiferare in merito alla Sacra Liturgia, cioè di emanare direttive in merito all’offerta dei Santa Messa nella Basilica Papale di San Pietro.
- La Basilica Papale di San Pietro in Vaticano ha ora un Cardinale Arciprete, ma il documento in questione non gli è stato comunicato ufficialmente. Né si fa riferimento alla sua responsabilità per la disciplina liturgica della Basilica affidata alle sue cure.
- Il documento suppone che le Sante Messe nella Basilica di San Pietro siano attualmente offerte in un clima privo, in qualche misura, di raccoglimento e decoro liturgico (“ di raccoglimento e di decoro ” originale italiano). Questa non è certamente la mia esperienza. Conosco molti sacerdoti, residenti a Roma e visitatori di Roma, che hanno celebrato o celebrano regolarmente la Santa Messa nella Basilica di San Pietro. Pur avendomi espresso la loro profonda gratitudine per l’opportunità di celebrare la S. Messa in Basilica, non hanno indicato che il clima in cui hanno celebrato la S. Messa in Basilica fosse in alcun modo privo di riverenza, raccoglimento e dignità che si addice al Sacramento dei Sacramenti.
- Il documento impone la concelebrazione ai sacerdoti che desiderano offrire la Santa Messa nella Basilica di San Pietro, il che è contrario al diritto ecclesiale universale e condiziona ingiustamente il dovere primario del singolo sacerdote di offrire quotidianamente la Santa Messa per la salvezza del mondo (can. 902). In quale chiesa più che nella Basilica di San Pietro un sacerdote desidererebbe offrire la Santa Messa, che è il modo più perfetto e più pieno con cui svolge la sua missione sacerdotale. Se un singolo sacerdote desidera offrire la Santa Messa in Basilica, una volta in vigore le direttive in questione, sarà costretto a concelebrare, in violazione della sua libertà di offrire la Santa Messa individualmente.
- Riguardo all’offerta individuale della Santa Messa, va osservato che non si tratta solo di un diritto del sacerdote ma anche di grande frutto spirituale per tutta la Chiesa, poiché gli infiniti meriti del Santo Sacrificio della Messa sono applicati più ampiamente e ampiamente in un modo che si addice alla nostra natura finita e temporale. È utile riflettere sull’insegnamento del Concilio di Trento, sulla situazione di un sacerdote che offre la Santa Messa senza che alcun fedele riceva la Santa Comunione. Riguardo alla partecipazione dei fedeli alla Santa Messa, il Concilio insegna: “Il santo Concilio vorrebbe certamente che i fedeli presenti ad ogni Messa comunichino in essa non solo per devozione spirituale ma anche per ricezione sacramentale dell’Eucaristia, in modo che i frutti di questo santissimo sacrificio potessero essere loro più pienamente”. E prosegue affermando: “Ma, se questo non sempre accade, il Concilio non per questo condanna come messe private e illecite [può. 8 ] in cui comunica solo il sacerdote. Piuttosto, le approva e le elogia, perché anch’esse dovrebbero essere considerate Messe veramente comunitarie, in parte perché le persone comunicano spiritualmente in esse e in parte perché sono celebrate da un pubblico ministro della Chiesa, non solo per il suo bene, ma per tutti i fedeli che appartengono al corpo di Cristo” (Sessione XXII, Capitolo 6). Va inoltre osservato che un sacerdote non offre mai la Santa Messa da solo, anche se non c’è nessun altro fisicamente presente, poiché gli angeli ei santi assistono ad ogni offerta della Santa Messa (can. 903).
- Per quanto riguarda la Forma Straordinaria di Rito Romano, che il documento chiama falsamente Rito Straordinario, il documento fa riferimento a “sacerdoti autorizzati”, ma nessun sacerdote in regola ha bisogno dell’autorizzazione per offrire la Santa Messa secondo la Forma Straordinaria del Rito Romano (Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Inoltre, il documento limita l’offerta della Santa Messa secondo la Forma Straordinaria o Usus Antiquior di Rito Romano nella Basilica Papale di San Pietro alla Cappella Clementina, in quattro orari fissi. Si suppone, quindi, che, ogni giorno, solo quattro sacerdoti saranno autorizzati a offrire la Santa Messa secondo l’ Usus Antiquior nella Basilica Papale di San Pietro? Poiché la legge della Chiesa universale consente al singolo sacerdote, in tali circostanze, di offrire la Santa Messa, secondo la Forma Ordinaria ( Usus Recentior ) o la Forma Straordinaria ( Usus Antiquior ), la direttiva in questione è in diretta violazione del diritto della Chiesa universale .
- Il documento stabilisce inoltre che le messe concelebrate siano animate liturgicamente dal servizio di lettori e cantori. Sebbene la disciplina liturgica della Chiesa preveda il servizio di lettori e cantori, non è loro scopo animare la Sacra Liturgia. Solo Cristo, nella cui persona agisce il sacerdote, anima la Sacra Liturgia. Pertanto, non si deve pensare che l’offerta individuale della Santa Messa sia in qualche modo meno animata, nel vero senso spirituale, della Messa concelebrata.
- Per il bene della fede cattolica e per il buon ordine della Sacra Liturgia, la più alta e perfetta espressione della vita della Chiesa in Cristo, il documento in questione dovrebbe essere immediatamente revocato, cioè prima della sua prevista data di entrata in vigore di 22 marzo ND successivo. Inoltre, il pensiero che sta alla base di tale documento dovrebbe essere corretto, mentre la disciplina della Chiesa universale e la dottrina liturgica che ne è alla base viene esposta ai fedeli.
In conclusione, la disciplina della Chiesa riconosce il diritto, e anzi il dovere, dei fedeli cristiani di far conoscere ai loro pastori le loro preoccupazioni su questioni che riguardano il bene della Chiesa e, allo stesso modo, di far conoscere tali preoccupazioni a tutti i fedeli cristiani (can. 212 §3). Data la gravità della situazione rappresentata dal documento in questione, è mia speranza che molti dei fedeli cristiani per i quali la Basilica di San Pietro è, in un senso particolare, la loro chiesa madre, e, soprattutto, molti sacerdoti di tutto il mondo faranno conoscere a Papa Francesco e alla sua Segreteria di Stato la loro forte opposizione al documento in questione.
Raymond Leo Cardinal BURKE
Roma, 13 marzo 2021
Roma, 13 marzo 2021
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