lunedì 13 febbraio 2023

Come il prefetto del culto divino, Roche, prosegue nell'applicazione tirannica di Traditionis custodes

Paix Liturgique pubblica la Lettera 918 del 10 febbraio 2023, in cui il prof. Peter Kwasniewski analizza tre importanti e sconvolgenti documenti trapelati dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti con dati specifici su quanto già anticipato e temuto [vedi quiqui - qui - qui]. Sono certo brutte notizie, ma servono a prepararci a ciò che potrebbe succedere. Indice degli articoli su Traditionis custodes e successivi.

Documenti trapelati che mostrano l’applicazione tirannica del motu proprio Traditionis Custodes contro la prudenza papale da parte del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

Peter Kwasniewski, un importante paladino americano della liturgia tradizionale che è stato professore universitario prima di dedicarsi alla scrittura, ha appena pubblicato sulla sua pagina Facebook le foto di alcune lettere sull'applicazione del motu proprio Traditionis custodes. Si tratta di lettere importanti perché esprimono il pensiero del Prefetto del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, il card. Arthur Roche, su questo tema e rivelano la volontà del suo Dicastero di regolare le dispense concesse per la celebrazione del rito tradizionale nelle Parrocchie. Una volontà che non sembra benevola, e che insiste sul passaggio dei fedeli legati al rito tradizionale al Nuovo Ordo.

Le immagini delle lettere, visibilmente trapelate, sono tre:
  • la prima lettera è una sorta di bozza scritta presso il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti;

  • la seconda è la copia timbrata e firmata (data e destinatario sono oscurati) che presumibilmente è stata ricevuta da un Vescovo di lingua inglese;


  • la terza è l'immagine di una lettera inviata il 31 gennaio scorso dal suddetto Vescovo a un Parroco per spiegare che gli è stato appena rimproverato di aver concesso una dispensa che lo autorizzava a celebrare la Santa Messa tradizionale con la motivazione che non avrebbe avuto il potere di farlo.
1. Ecco cosa scrive questo Vescovo

Il 16 luglio 2021 ho scritto una «dispensa» riguardante la restrizione del motu proprio Tradiotinis custodes che afferma chiaramente che non si possono celebrare Messe in una chiesa parrocchiale senza il permesso della Santa Sede. Ciò è stato confermato nei Responsa ad dubia del 21 dicembre 2021: «Questa Congregazione, esercitando, per la materia di sua competenza, l’autorità della Santa Sede (cf. Traditionis custodes, n. 7), può concedere, su richiesta del Vescovo diocesano, che venga utilizzata la chiesa parrocchiale per la celebrazione secondo il Missale Romanum del 1962 solo nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di utilizzare un’altra chiesa, od oratorio o cappella. La valutazione di tale impossibilità deve essere fatta con scrupolosa attenzione».

Ho appena ricevuto una lettera dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti in cui si afferma che la «dispensa» che intendevo concedere era riservata alla Santa Sede. Secondo la Santa Sede, non avevo e non ho l’autorità per concedere una tale dispensa.

Per rimediare a questo difetto, questo Dicastero mi ha chiesto di presentare al Dicastero una richiesta di dispensa per la celebrazione della Messa secondo il Missale Romanum del 1962 nelle chiese parrocchiali interessate. Sono pronto a farlo e lo farò non appena avrò ricevuto da voi ulteriori informazioni richieste dallo stesso Dicastero.

Innanzitutto, quante persone partecipano abitualmente alla Messa nella forma straordinaria nella vostra Parrocchia?

In secondo luogo, quante Messe nella forma straordinaria vengono celebrate ogni settimana nella vostra Parrocchia e in quali giorni?

In terzo luogo, quali passi si stanno compiendo per «condurre i fedeli legati alla liturgia antica verso la celebrazione della liturgia secondo i libri liturgici riformati per decreto del Concilio Vaticano II»?

In quarto luogo (per me), è rispettata la restrizione (…) che non si debba celebrare la Messa nella forma straordinaria durante la settimana? Vorrei notare che la trinazione nei fine settimana è giustificata quando c'è un’autentica necessità pastorale ma, in accordo con il parere della Santa Sede, la celebrazione di una Messa nella forma straordinaria non dovrebbe essere considerata una necessità pastorale. (…)

È di estrema importanza notare che il Dicastero ha specificato che queste informazioni «aiuteranno (il Dicastero) a prendere una decisione su quali dispense concedere e se la direzione chiaramente indicata da Papa Francesco nel suo motu proprio è accettata e seguita».

È di estrema importanza notare che il Dicastero ha specificato che queste informazioni «aiuteranno (il Dicastero) a prendere una decisione su quali dispense concedere e se la direzione chiaramente indicata da Papa Francesco nel suo motu proprio è accettata e seguita».

Se da un lato sono convinto che la dispensa sarà concessa, dall’altro sono altrettanto convinto che sarà concessa solo per un periodo di tempo limitato ed è improbabile che sia rinnovabile. Ciò è coerente con l’insistenza sull’evidenza di un lavoro attivo per portare i fedeli attaccati alla Messa nella forma straordinaria alla piena accettazione della liturgia della riforma del 1970. Se le prove di tali sforzi non possono essere presentate ora, mi sembra che la possibilità di una dispensa sarebbe notevolmente ridotta. Come affermano i Responsa ad dubia, «l’esclusione della chiesa parrocchiale vuole affermare che la celebrazione eucaristica secondo il rito precedente, essendo una concessione limitata ai suddetti gruppi, non fa parte dell’ordinarietà della vita della comunità parrocchiale».

Seguono altre citazioni dai Responsa ad dubia.

2. La lettera del card. Arthur Roche

Citata dal Vescovo che ha firmato il testo sopra riportato, contiene alcune indicazioni interessanti – e di cattivo auspicio per coloro che desiderano «obbedire a Roma» in tutto e per tutto.

Alcuni estratti:
Il Santo Padre è stato molto chiaro sul percorso che la Chiesa universale deve intraprendere per restituire ai Vescovi diocesani la loro competenza di custodi e promotori della vita liturgica nella parte della Chiesa affidata alle loro cure. Pertanto, spetta ai Vescovi regolare l’uso della liturgia precedente all’interno delle loro Diocesi.

Tuttavia, ci sono due casi in cui un Vescovo diocesano deve chiedere a Roma una dispensa dalle disposizioni del motu proprio. Uno riguarda l’uso di una chiesa parrocchiale per la celebrazione della Messa secondo il Missale Romanum del 1962 (…); l’altro riguarda i sacerdoti ordinati dopo il 16 luglio 2021 e la loro autorizzazione a celebrare la Messa secondo il Missale Romanum del 1962.

Comprensibilmente, quando il motu proprio è stato pubblicato per la prima volta, alcuni Vescovi hanno cercato di mettere in atto le sue disposizioni, tenendo conto delle esigenze pastorali delle loro Chiese locali. In alcuni casi, ciò ha portato i Vescovi a invocare il canone 87 § 1 del Codice di diritto canonico per poter concedere essi stessi una dispensa che permetta di continuare la celebrazione della Messa secondo il Missale Romanum del 1962 in una chiesa parrocchiale senza una dispensa da parte di questo Dicastero. Si tratta di una lettura errata del suddetto canone, che è anche contraria all’intenzione chiaramente dichiarata dal motu proprio e dai Responsa ad dubia.

Il canone 87 § 1 è stato generalmente invocato in questo modo: «Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi». Detto in questo modo: «Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi». Detto in questo modo, sembrerebbe che il Vescovo diocesano possa effettivamente dispensare dall’articolo 3 § 2 del motu proprio. Tuttavia, lo stesso canone aggiunge che egli (il Vescovo diocesano) non può dispensare «dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un’altra autorità».

Cita poi l’articolo 7 del motu proprio, che conferisce alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti e alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e di vita apostolica «l’autorità della Santa Sede, vigilando sull’osservanza di queste disposizioni», nonché dei Responsa ad dubia, che, secondo lui, impediscono di invocare il canone 87 § 1 per qualsiasi dispensa su di essi.

Il card. Arthur Roche insiste sul fatto che «il Santo Padre non solo ha pubblicato il motu proprio Traditionis custodes, ma ha anche approvato i Responsa ad dubia, in modo che non ci possano essere dubbi sulla sua volontà».

Vescovo appena richiamato all’ordine aveva appunto invocato il canone 87 § 1, ricorda il card. Arthur Roche: «Mentre accogliamo con favore la sollecitudine di Sua Eccellenza verso questi gruppi di fedeli, ci limitiamo a ricordare che la competenza a concedere tali dispense appartiene a questo Dicastero».

La lettera del card. Arthur Roche chiede al Vescovo di raccogliere le informazioni che elenca nella sua lettera al Parroco, compresi i passi compiuti per «condurre i fedeli legati alla liturgia precedente verso la celebrazione della liturgia secondo i libri liturgici riformati per decreto del Concilio Vaticano II».

In conclusione, il card. Arthur Roche «ringrazia anticipatamente Sua Eccellenza per le misure ora necessarie a garantire la corretta applicazione del motu proprio Traditionis custodes».

L’obiettivo di distruggere la liturgia tradizionale per gradi e attraverso un devastante centralismo è così chiaramente affermato.

Riflessioni di Paix Liturgique

Sottolineiamo i seguenti punti:

- la contraddizione tra gli attuali principi dell’organizzazione ecclesiastica: mai come oggi, nell’epoca della «sinodalità», la centralizzazione romana ha raggiunto un tale punto;

- la contraddizione tra l’implacabile e pignola persecuzione della liturgia tradizionale e la situazione catastrofica della Chiesa e della sua missione, che richiede imperativamente la cooperazione di tutte le forze vive;

- infine, c’è la grave contraddizione tra la prassi dittatoriale dell’attuale Roma, qui rappresentata dal card. Arthur Roche, e i principi generali del diritto canonico, che sono ordinati al servizio delle anime. Concretamente, il canone 87 § 1 «Il vescovo diocesano, quando lo ritiene proficuo per il loro bene spirituale, ha la facoltà di dispensare i fedeli dalle leggi disciplinari, sia universali che particolari, stabilite dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi», basandosi direttamente sul principio salus animarum suprema lex, la salvezza delle anime è la legge suprema, viene puramente e semplicemente invalidato.

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