martedì 9 novembre 2021

La stretta del Vicariato di Roma sul Rito Romano tradizionale

Solo la parola latina nefas potrebbe descrivere la proibizione dell'antico e venerabile triduo di rito romano nella stessa città di Roma. La settimana Santa è il centro dell'Anno liturgico. Ho aggiunto di seguito un commento Di Joseph Shaw, Presidente della Latin Mass Society of England and Wales, pubblicato ieri da Rorate caeli. Trovate qui l'indice dei precedenti sulla Traditionis custodes e annessi e connessi.
È di oggi la notizia che il Vicariato di Roma il 7 novembre, ha emanano un documento per regolamentare la celebrazione della Messa antica nella diocesi. Purtroppo esso rispecchia nelle grandi linee l'insensata guerra alla liturgia tradizionale, poiché vieta esplicitamente sacramenti e sacramentali secondo il Rituale romanum e il Triduo Pasquale a tutti i luoghi di culto dove si celebra in rito tradizionale; e dunque alla Parrocchia Personale di Ss.ma Trinità dei Pellegrini, alla FSSP, all'ICRSS cui è affidata la Basilica dei Santi Celso e Giuliano e per tutti gli altri... Mi pare (avremo modo di verificare) che resti fuori la FSSPX.
Come riconoscere in questo provvedimento la tanto sbandierata ma sempre meno credibile "sollecitudine pastorale"? Nella Chiesa della creatività, nel pontificato della misericordia e dei "fratelli tutti", una scure pesante si abbatte soltanto su chi è fedele alla tradizione millenaria della Chiesa, che non per questo cesseranno di esserlo. Qui si parrà la nobilitate di chi resterà fedele alla tradizione liturgica invece che ai gerarchi ideologizzati. 
La vedo dura, ma staremo a vedere... E nel frattempo traiamo spunto dall'interessante trittico di Peter Kwasnieswski [qui].
* * *
Risposta alla Lettera del Vicariato di Roma
Di Joseph Shaw, 9.11.2021
Presidente della Latin Mass Society of England and Wales
Un altro documento è divenuto di pubblico dominio, su Rorate Caeli, questa volta una lettera del vicario generale di Roma, Angelo, cardinale de Donatis, in attuazione della Traditionis Custodes, inviata ai sacerdoti di Roma.

Gran parte di esso conferma semplicemente le chiese di Roma dove si può celebrare la Messa tradizionale. L'elemento strano è il terzo paragrafo.
Il motu proprio stabilisce che «i libri liturgici promulgati dai Sommi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l'unica espressione della lex orandi del Rito Romano» (art. 1, n. Traditionis Custodes ) e che quindi non è più possibile utilizzare il Rituale Romano e gli altri libri liturgici del “rito antico” per la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali (es. il Rituale per la riconciliazione dei penitenti secondo la forma antica). L'uso degli altri Ordines, pertanto, è attualmente espressamente vietato e resta consentito solo l'uso del Missale Romanum del 1962.
Nella lettera non ci sono ulteriori spiegazioni o supporti argomentativi per questa affermazione.

Traditionis Custodes (TC) L'articolo 1 dice proprio questo:
I libri liturgici promulgati da san Paolo VI e san Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l'unica espressione della lex orandi del rito romano.
Come ho notato prima, non è facile stabilire cosa significhi l'articolo 1 del TC. Tuttavia, vorrei indicare quattro punti sulle sue implicazioni: da notare che si tratta del mio punto di vista personale, su cui non ho avuto molto tempo per riflettere.
  1. TC art. 1 non può essere inteso nel senso che sia illecito utilizzare i libri del 1962 nel loro insieme, poiché i seguenti articoli regolano l'uso del Missale Romanum del 1962. Non dice nulla del Rituale Romanum. Affermare che questo articolo "vieta espressamente" l'uso del Rituale più antico è quindi molto strano.

  2. È ancora più strano se si considera il principio canonico che regola l'interpretazione del diritto enunciato nel canone 18:
    Le leggi che stabiliscono una sanzione, limitano il libero esercizio dei diritti o contengono un'eccezione alla legge sono soggette a interpretazione restrittiva.
    Ciò significa che, a meno che un divieto non sia effettivamente "espresso", non dovrebbe essere dedotto. Ciò che non è chiaramente vietato è permesso.

  3. Se significasse che tutti i libri liturgici, a parte quelli pubblicati sotto i Papi Paolo VI e Giovanni Paolo II, sono proibiti, includerebbe nel suo divieto i libri liturgici pubblicati sotto Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Tra questi c'è il Culto Divino, il Messale dell'Ordinariato, promulgato da Papa Francesco nel 2015 che, come è stato sottolineato, si autodefinisce "espressione chiara e riconoscibile del Rito Romano" (Direttorio, n. 6). Includerebbe anche altre cose come il Lezionario del 2020 approvato da varie Conferenze episcopali di lingua inglese e altre cose, per non parlare dei libri, inclusa la traduzione inglese del 2011, approvata sotto papa Benedetto.
    Chiaramente non sono questi gli obiettivi dei Traditionis Custodes. Il motivo per cui li menziono è che ciò dimostra che l'articolo 1 di TC deve essere letto in un senso più ristretto di quello proposto dal cardinale de Donatis. Se papa Francesco avesse voluto dire che tutti gli altri libri, o del resto solo alcuni di essi, erano vietati, lo avrebbe sicuramente detto.

  4. Nel 2007, come tutti sappiamo, Papa Benedetto XVI, in un testo giuridicamente vincolante, Summorum Pontificum Articolo 1, aveva affermato:
    È quindi consentito celebrare il Sacrificio della Messa seguendo l'edizione tipica del Messale Romano, promulgato dal Beato Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le condizioni per l'uso di questo Messale stabilite dai precedenti documenti Quattuor Abhinc Annos ed Ecclesia Dei sono ora sostituite come segue: ...
    Ciò significa che, come espresso dall'arcivescovo Roche nella sua lettera al cardinale Nichols [qui], l'ex Messale è "regolato non soppresso". Questo era vero sotto il Summorum Pontificum, e rimane vero oggi.
    E ciò che è vero del Messale deve essere vero del Rituale. Nella Traditionis Custodes non viene tentata alcuna ulteriore regolazione del Rituale. Sì, la Traditionis Custodes abroga tutto ciò che è in contrasto con essa (art. 8): ma non abroga ciò che non è in contrasto con essa, compreso l'uso del Rituale più antico.  [Fonte - Traduzione a cura di Chiesa e post-concilio]

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