lunedì 8 novembre 2021

Una lettera sulla Traditionis Custodes dal Vaticano

Come già annunciato [qui], OnePeterFive ha reso pubblico [qui] il carteggio intercorso tra il card. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster, e il Prefetto della Congregazione per il Culto Divino, mons. Artur Roche intorno all'applicazione della Traditionis Custodes. Abbiamo la conferma di una strategia destabilizzante che rivela, ormai allo scoperto, due dati fondamentali: innanzitutto, la gerarchia modernista non ha mai accettato Summorum Pontificum e il suo spirito e, in secondo luogo, le osservazioni sull'ecclesiologia, che sembrano marginali, sono invece centrali e ci dicono che il timore e quindi l'avversione non è tanto nei confronti di quella Messa ma della teologia che c'è dietro. Trovate in calce, dopo le ragioni per cui sono rese pubbliche e alcune osservazioni, i testi delle due lettere. Qui l'indice dei precedenti sulla Traditionis Custodes.

Una lettera sulla Traditionis Custodes dal Vaticano

OnePeterFive è entrato in possesso della seguente lettera redatta dal Prefetto vaticano della Congregazione per il Culto Divino, l’Arcivescovo Arthur Roche, in risposta a una richiesta di informazioni lanciata poco dopo la promulgazione della Traditionis Custodes. Pubblichiamo qui sotto i testi della richiesta e la risposta del Vaticano, seguiti da un commento del nostro redattore associato, il Dr. Joseph Shaw, direttore della Latin Mass Society of England and Wales e presidente della Fœderatio Internationalis Una Voce. Anch’egli viene menzionato nella richiesta.

Con tutto il dovuto rispetto per Sua Eccellenza e per Sua Eminenza, ci vediamo costretti dai nostri voti battesimali e dai principi affermati dai santi e dal Magistero a rendere pubblica questa corrispondenza per il bene comune del Corpo Mistico di Cristo e di molte anime di tutto il mondo.

Vorrei rimandare i lettori al recente volume curato dal nostro redattore associato, il Dr. Peter Kwasniewski — intitolato From Benedict’s Peace to Francis’s War [Dalla pace di Benedetto alla guerra di Francesco] —, che include le risposte alla Traditionis Custodes di cinque cardinali e di cinque vescovi, nonché di altri prelati e laici, che gettano dubbi molto seri sull’affermazione del Santo Padre secondo la quale il desiderio di celebrare col Rito Romano antico sarebbe “vincolato più al desiderio e alla volontà di singoli sacerdoti che alle esigenze reali del ‘santo popolo di Dio’”. Questo testo contribuirà ad aiutare la Chiesa presentando ai fedeli i fattori realmente in gioco invece delle malevole interpretazioni purtroppo presenti nel motu proprio e nella lettera che lo accompagna.

Invochiamo devotamente la Nostra Immacolata Signora, Madre della Chiesa, affinché tutti i membri della gerarchia — in particolar modo il romano pontefice — possano ascoltare le grida del loro gregge che chiede nutrimento spirituale e affinché i nostri pastori diano la vita per le loro pecore seguendo il modello dato dal Nostro Buon Pastore, col Cui Preziosissimo Sangue sparso sul Calvario entriamo in comunione nel Santissimo Sacrificio della Messa,
T. S. Flanders
Caporedattore
Sabbato inf. Hebd. XXIII post Pent.

* * * 
Commento
di Joseph Shaw, PhD
Presidente della Fœderatio Internationalis Una Voce
Direttore della Latin Mass Society of England and Wales

Queste due lettere sono circolate per un po’ di tempo via email, ed era inevitabile che prima o poi venissero pubblicate (pare che Gloria.tv sia stata la prima a farlo). Sono state offerte a OnePeterFive e, dato che ora saranno sotto gli occhi di tutti, posso esprimere pubblicamente i miei commenti su di esse. Alcuni contenuti sono un po’ tecnici e oscuri, ma ciò non dovrebbe sorprenderci; il messaggio di fondo è positivo, e ciò ci dà la possibilità di rispondere agli argomenti che sono stati architettati per cercare di limitare la nostra libertà di azione.

Nella sua lettera il Cardinal Nichols chiede chiarimenti su una serie di questioni problematiche all’istituzione curiale che ha attualmente autorità in proposito, la Congregazione per il Culto Divino (CCD). L’Arcivescovo Roche, il Prefetto inglese della CCD risponde in alcuni punti in modo piuttosto vago, cosa comprensibile dato che si era nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della Traditionis Custodes, la cui interpretazione era ancora incipiente. Alcuni punti non sono ancora stati risolti definitivamente; di altri non si aspetta nemmeno la risoluzione, bensì vengono lasciati alla discrezione dei vescovi.

Le questioni più importanti sono le seguenti.

Altri sacramenti
La domanda (b) del Cardinal Nichols sugli ‘altri sacramenti’: matrimonio, battesimo, etc. Se la “norma anteriore” che li permetteva è stata abolita, dove sono andati a finire? Si tratta di una domanda ragionevole, dato che la Traditionis Custodes non li menziona. Ma la risposta del CCD non è chiara e netta, bensì dà a intendere che l’“applicazione completa” della TC porrebbe termine all'amministrazione degli altri sacramenti. Questo non è un fatto sorprendente, dato che ciò a cui aspira la TC è porre fine alla celebrazione della Messa in rito antico, e sarebbe strano che gli altri sacramenti continuassero ad essere somministrati una volta che questo obiettivo venisse realizzato. Ma tutto ciò viene fatto passare per necessità di sensibilità pastorale. Poi, all’inizio della seconda pagina della lettera, troviamo un passo piuttosto difficile da decifrare, che sembra però criticare il modo in cui le cose si sono sviluppate fino ad oggi, in quanto sarebbero andate oltre a quanto è realmente permesso.

L’Arcivescovo Roche farebbe bene a rinfrescare la propria memoria sui documenti che hanno istituito gli Istituti Sacerdotali Tradizionali, cui è stato dato il permesso esplicito di somministrare gli altri sacramenti seguendo i vecchi messali. Pertanto, il 10 settembre 1988 è stato conferito questo privilegio alla Fraternità di San Pietro:
In virtù della facoltà garantitale dal Supremo Pontefice Giovanni Paolo II, la Commissione Pontificia Ecclesia Dei concede a quella che è chiamata “Fraternità di San Pietro”, fondata il 18 luglio 1988 e dichiarata di “Pontificio Diritto” dalla Santa Sede, la facoltà di celebrare la Messa, di officiare riti, di somministrare sacramenti e di esercitare altri atti sacri, nonché di celebrare il Divino Ufficio, seguendo l’editio typica dei libri liturgici in vigore nell’anno 1962; nello specifico, il Messale, il Rituale, il Pontificale e il Breviario Romano. Questa facoltà può essere esercitata nelle loro chiese e oratori; altrove, può esserlo solo col consenso dell’Ordinario del luogo, eccetto nel caso delle celebrazioni di Messe private.
Nulla osta.
Qui si possono trovare altri esempi. Ovviamente questo documento non è stato abrogato, dato che non entra in conflitto con quanto prescritto dalla Traditionis Custodes (vedi Articolo 8).

Lezionario e calendario
Ai punti (c) e (d) il CCD afferma che la Messa antica ha un lezionario e un calendario che le corrispondono e che devono essere rispettati. Le letture in lingue vernacolari (che, vorrei aggiungere, non devono sostituire la proclamazione delle letture in latino) devono corrispondere ai testi liturgici, e non con quelli previsti per quel giorno dal lezionario del Novus Ordo.

Gruppi
Il punto (e) affronta la questione relativa a cosa sia un ‘gruppo’. Le Istruzioni Canoniche sulla TC emanate dalla Latin Mass Society hanno suggerito che il termine si debba riferire a entità istituite in modo formale, dato che nel testo si afferma che i gruppi devono essere “istituiti” da vescovi e che devono avere un’identità comune, un punto di vista ben chiaro sul Vaticano II, e così via. Il CCD suggerisce qualcosa di simile: si tratta di “parrocchie personali” e di “raggruppamenti di persone che si sono riunite regolarmente” per partecipare alla Messa in rito antico. Essi non includono pertanto persone che si presentano casualmente per partecipare alla Messa. Ne segue che un sacerdote possa per esempio scegliere un giorno di celebrare il Vetus Ordo (se ha il permesso generale del suo vescovo di celebrare la “precedente liturgia”) per tutti i presenti, senza preoccuparsi delle restrizioni elencate nell’Articolo 3 della TC, che è valido solo per i “gruppi”.

Indulto inglese
Non è chiaro perché il Cardinal Nichols chieda chiarimenti sull’Indulto inglese, il cui quindicesimo anniversario ricorreva ieri, 5 novembre. Il fatto che né l’archivio dell’Arcidiocesi di Westminster né la Congregazione per il Culto Divino ne abbiano tenuto un registro non fa certo far loro bella figura, anche se non è senz’altro colpa dei due prelati in questione, i quali possono star ben sicuri del fatto che la Latin Mass Society sì che ne ha tenuto la registrazione: si può vedere la lettera che concede l’Indulto — con la data e il Numero Protocollo corrispondenti — sul nostro sito. L’Indulto è riportato anche nel libro di Annibale Bugnini The Reform of the Liturgy 1948-1975, alle pagine 297-298 dell’edizione inglese.
Sua Eminenza, Sua Eccellenza, in tutta onestà, non ce lo siamo certo inventato noi!

Conclusioni
Il Cardinal Nichols è assolutamente al corrente del significato autentico e dell’obiettivo dichiarato della TC: la completa cessazione delle celebrazioni delle Messe in rito antico. Tuttavia, l’Arcivescovo Roche sposta l’attenzione sulla necessità della “delicatezza nella cura e nella guida”: secondo lui la Messa in rito antico “è stata regolata, non soppressa”. Questa è senza dubbio una buona notizia, e non dobbiamo permettere che nessuna dichiarazione infelice presente in questa lettera ci distragga da questo fatto.

La Latin Mass Society, così come le associazioni Una Voce di tutto il mondo e la Una Voce Federation che le rappresenta, “promuove” la Vetus Ordo. Nel clima attuale non possiamo aspettarci che gli organi ufficiali della Santa Sede approvino questa attività, anche se pochi mesi fa lo facevano… Nel frattempo, continueremo a far valere le ragioni di quanto riteniamo essere giusto, con tutto il dovuto rispetto per le varie personalità coinvolte, come è nostro diritto e dovere di cattolici (vedi Canone 225) fare.

* * *
A Sua Eccellenza, l’arcivescovo Arthur Roche,
Prefetto
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
00120 Città del Vaticano

28 luglio 2021
Eccellenza,
in seguito alla pubblicazione del motu proprio Traditionis Custodes del Santo Padre Papa Francesco, le scrivo dopo alcune conversazioni con alcuni nostri vescovi, per chiedere alla Congregazione alcune indicazioni relative alla applicazione da parte nostra del motu proprio in Inghilterra e Galles. Su alcuni punti in particolare gradiremmo alcuni chiarimenti.
  1. La vostra Congregazione e/o il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi intende  pubblicare una successiva istruzione per l’interpretazione o l’applicazione del motuproprio?
  2. Notiamo che il motu proprio vigente abroga tutte “le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risultino non conformi con quanto disposto dal presente motu proprio” (art. 8). Chiediamo dunque se l’applicazione del Traditionis Custodes, pur non menzionandoli specificamente, abroghi l’uso della forma straordinaria anche per i sacramenti che non siano la celebrazione della Santa Messa (1962), oltre all’uso del Breviario Romano (1962), specificamente citati nell’art. 9 del Summorum Pontificum.
  3. Come combinare l’uso del calendario nazionale per Inghilterra e Galles (basato sul calendario universale) con l’uso del calendario “tridentino” riguardo a feste quali il Corpus Domini, che cadono in giorni differenti?
  4. Non c’è una corrispondenza netta tra il lezionario novus ordo, approvato per l’uso in Inghilterra e Galles e quello del rito del 1962. È possibile ricorrere direttamente alle pubblicazioni originali della Bibbia (che in Inghilterra e Galles sono la Bibbia di Gerusalemme originale e la RSV) da cui sono tratti i testi del lezionario permesso, per trovarvi i testi pertinenti?
  5. Qual è la concezione di “gruppo” che il Santo Padre menziona nel motu proprio? Va intesa solo per i gruppi di fedeli formalmente costituiti oppure il motu proprio la applica anche a coloro che liberamente si radunano per la celebrazione della Messa in forma straordinaria? Questa considerazione pastorale sarebbe importante in Inghilterra e Galles.
  6. Infine, come saprà, dal tempo dell’indulto concesso al card. Henan nel novembre 1971, c’è sempre stato un certo numero di fedeli che ha richiesto di celebrare i propri riti funebri secondo i testi liturgici precedenti il 1970. Il vigente motu proprio lo permette ancora? In che modo lo si dovrebbe fare? Per esempio, il Requiem andrebbe celebrato in un dato luogo, da un sacerdote autorizzato con un nuovo permesso?
Su queste domande che ci sono state poste gradiremmo un’indicazione della Congregazione.
Benché il motu proprio abbia avuto vigore immediato, siamo consapevoli che la sua applicazione corretta e duratura richiederà del tempo. Dalla lettura combinata del motu proprio e della lettera che lo accompagna è chiaro che il Santo Padre desidera una unità della preghiera liturgica espressa mediante “l’unica espressione della lex orandi del rito romano”. Con sollecitudine pastorale dovremo accompagnare quanti sono saldamente legati al messale del 1962 verso il messale dei santi Paolo VI e Giovanni Paolo II.
In Inghilterra e Galles prevediamo una difficoltà su come rispondere alla Latin Mass Society. In allegato c’è una lettera che ho ricevuto recentemente dal suo presidente, il dr. Joseph Shaw, insieme a un’interpretazione canonica del motu proprio. Il sito della LMS e la sua intestazione affermano chiaramente che la sua ragion d’essere “è [quella di] un’associazione di fedeli cattolici dediti alla promozione della liturgia romana tradizionale della Chiesa cattolica, degli insegnamenti e pratiche intrinseche, della relativa tradizione musicale e della lingua latina nella quale è celebrata”. Ovviamente ciò non è in accordo con la mens del Santo Padre. Saremmo ben lieti di ricevere un’indicazione dalla Congregazione su come affrontare la situazione nel modo migliore. Sono certo che altri gruppi nella Chiesa, che usano esclusivamente i riti del 1962, come la FSSP e l’ICRSS, abbiano chiese nel nostro territorio. Pertanto, sarebbe utilissima una indicazione su di loro.
La ringrazio anticipatamente per il suo aiuto su questo argomento e le assicuro il nostro continuo sostegno e la preghiera per il suo lavoro e quello della sua Congregazione.
Cordialmente,
+ card. Vincent Nichols,
arcivescovo di Westminster
_____________________________

Congregatio de cultu divino
et disciplina sacramentorum
Città del Vaticano , 4 agosto 2021

Prot. N. 378/21

Eminenza reverendissima
Grazie per la sua lettera del 28 luglio 2021 e per aver espresso alla Congregazione le sue domande sul Traditionis Custodes. La Congregazione stessa sta vagliando attentamente le presenti implicazioni del motu proprio e non ha ancora diffuso istruzioni al riguardo.
Tuttavia, al fine di aiutare Sua Eminenza, sono lieto di darle una risposta iniziale e condividere con lei le nostre attuali interpretazioni sulle questioni da lei sollevate.
Questa risposta, di conseguenza, è a titolo personale.
È chiaro che il principale commento sulla nuova legislazione che regola la concessione dell’uso dei precedenti testi liturgici, come concessione eccezionale e non come promozione, è la lettera accompagnatoria di Papa Francesco ai vescovi. È evidente inoltre che queste concessioni eccezionali devono essere accordate solo a coloro che accettano la validità e legittimità della riforma liturgica del Concilio Vaticano II e il magistero del Sommo Pontefice. Tutto questo nella nuova legislazione è orientato al ritorno e alla stabilizzazione della liturgia decretata dal Concilio Vaticano II.

Riguardo ai singoli punti:
  1. La Congregazione per la Dottrina della Fede era in precedenza il solo dicastero della Santa Sede competente in materia. Questa responsabilità è stata ora trasferita interamente alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e a quella per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Soltanto queste ora esercitano la competenza nei rispettivi campi.
  2. È chiaro per la Congregazione che la nuova legislazione abroghi ciò che è stato concesso precedentemente in via eccezionale e limitata. Tuttavia, la prudenza pastorale può richiedere un tempo molto limitato e in vista dell’accresciuta comunione ecclesiale prima che il motu proprio sia pienamente applicato, ma ciò richiederà comunque un attento monitoraggio e un chiaro orientamento verso l’obiettivo. Traditionis Custodes menziona soltanto l’uso del Missale Romanum del 1962 e le celebrazioni eucaristiche. Ci sono stati considerevoli fraintendimenti delle precedenti direttive con l’aumento di pratiche, sviluppo e promozione, che in non piccola parte hanno incoraggiato una crescita non prevista o sancita dai precedenti pontefici. Una precedente svalutazione del ruolo stabilito dal Concilio Vaticano II per l’ordinario locale quale moderatore, promotore e custode della liturgia si è dimostrata inefficace in questo ambito, ragion per cui il Santo Padre ora sottolinea l’importanza del ruolo del vescovo nella piena applicazione delle nuove norme.
  3. Il Calendarium del Missale Romanum del 1962, contrasta col Calendarium Romanum Generale del Missale Romanum del 1970, sancito dal Concilio e che governa l’unica espressione del rito romano. Tuttavia le leggi relative alle feste di precetto nel Codice di Diritto Canonico del 1983 le sono posdatate rispetto a entrambi i calendari. La Conferenza episcopale, di conseguenza, dovrà necessariamente considerare la questione molto attentamente prima di chiedere a questa Congregazione un aggiustamento in linea con i canoni 1246-1248. Una tale deliberazione e decisione da parte di una conferenza episcopale dovrà inoltre tener conto di come applicarla anche ad altri usi liturgici della stessa circoscrizione ecclesiastica.
  4. I testi biblici da usare per le letture secondo il Messale del 1962 devono essere nella stessa versione della Scrittura approvata dalla Conferenza Episcopale nel suo Ordo Lectionum Missae. Questo si applica certamente anche ad altri usi liturgici presenti nella stessa circoscrizione ecclesiastica.
  5. Il termine “gruppi” si applica alle parrocchie personali erette precedentemente per la concessione della liturgia antecedente e a quei gruppi di persone che si sono radunate con regolarità per la celebrazione dell’Eucaristia secondo il Missale Romanum del 1962. Al tempo stesso il motu proprio chiede ai vescovi di non istituire nuovi gruppi.
  6. Riguardo all’indulto concesso al card. Heenan nel novembre 1971, di cui lei scrive, abbiamo cercato nei nostri archivi ma senza trovare nulla che vi corrisponda. C’è tuttavia un carteggio tra il cardinale e il vescovo Wheeler riguardo ai riti funebri riformati, datato ottobre 1971, ma nessuna evidenza di un indulto o di qualsiasi corrispondenza sul punto in quel fascicolo. Se Sua Eminenza ha visto questo indulto, sarei grato che lo condividesse con tutta la relativa corrispondenza con questa Congregazione. In ogni caso, bisogna tener presente che il n. 8 di Traditionis Custodes abroga ogni precedente norma, istruzione, permesso e uso non conformi alla vigente legislazione. Un indulto precedente verrebbe certamente a cadere sotto questo divieto.
Chiaramente è un momento che richiede ai pastori delicatezza di attenzione e direzione verso chi è toccato più da vicino dalle norme ora in vigore. L’uso dei testi liturgici antecedenti è stato regolato, non soppresso. Le ragioni sono state chiaramente evidenziate nella lettera del Papa. Il fraintendimento e la promozione dell’uso di questi testi, dopo semplici limitate concessioni dei precedenti pontefici sono stati utilizzati per incoraggiare una liturgia che contrasta con la riforma conciliare (e che di fatto fu abrogata dal Papa San Paolo VI) e un’ecclesiologia che non appartiene al magistero della Chiesa.
La lettera della Latin Mass Society allegata alla sua lettera è un buon esempio di questa sbagliata interpretazione e della promozione di questi riti sotto il pretesto di una legislazione permissiva. Bisogna assolutamente chiarire loro che i soli vescovi, in comunione con il Papa, sono i moderatori della liturgia e che il fraintendimento di Traditionis Custodes da parte della LMS così come da loro proposto non ha alcun fondamento e non deve essere divulgato come commento autorevole.

Spero che queste osservazioni le siano di aiuto, mentre riflette sulle sue risposte. Nel frattempo, stia pur certo della nostra volontà di aiutarla e sostenerla.
Fraternamente nel Signore,
+Artur Roche
Prefetto 

+Vittorio Francesco Viola
Segretario 
[Traduzione per Chiesa e post-Concilio di Antonio Marcantonio]

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