Nella nostra traduzione da Rorate caeli i Responsa ad dubia bocciati senza appello dalla Latin Mass Society. Qui l'indice degli articoli su Traditionis custodes e sui Responsa.
Si può leggere la discussione della Latin Mass Society's sui Responsa ad dubia della Congregazione per il Culto Divino, punto per punto, qui.
Si può leggere la discussione della Latin Mass Society's sui Responsa ad dubia della Congregazione per il Culto Divino, punto per punto, qui.
Molti canonisti su Internet e altrove hanno notato che i Responsa emessi dalla CDW sembrano fare richieste a vescovi e sacerdoti che vanno oltre l'autorità di una Congregazione romana. In alcuni casi sembrano togliere ai vescovi prerogative espressamente loro conferite dal diritto canonico, e perfino dal Concilio Vaticano II. Naturalmente il Supremo Legislatore, il Santo Padre, può cambiare il Diritto Canonico, ma sarebbe ridicolo suggerire che possa farlo la Congregazione per il Culto Divino. Poiché il Santo Padre ha – presumibilmente, deliberatamente – dato ai Responsa solo un'approvazione generica, non 'specifica', è l'autorità della Congregazione che è in questione.
Allo stesso modo, i Responsa si presentano come un'interpretazione della Traditionis Custodes. Si è discusso molto online su come esattamente e per chi questa interpretazione sia vincolante. Il punto chiave, tuttavia, è che un'interpretazione di un documento legale nel migliore dei casi riceve la sua forza dal documento che sta interpretando. I Responsa non possono aggiungersi agli obblighi previsti dalla Traditionis Custodes e , se tentassero di farlo, fallirebbero. Questo tipo di documento rientra nella categoria annotata nel Canone 33.1:
I decreti esecutivi generali, anche se emanati in elenchi o in atti sotto altra denominazione, non derogano alle leggi, e le loro disposizioni contrarie alle leggi sono prive di ogni forza.
Così i Vescovi conservano la loro autorità di esprimere giudizi sulla giustificazione della binazione (sacerdoti che dicono messe extra), ai sensi del can. 905.2; conservano la loro autorità di abrogare la legge della Chiesa per il bene delle anime, ai sensi del can. 87,1; e sicuramente conservano la loro autorità per giudicare se i loro stessi sacerdoti sono scismatici pericolosi. Oserei dire che i parroci conservano la loro autorità di pubblicare ciò che ritengono opportuno nei loro bollettini parrocchiali, e i loro vescovi conservano il diritto di ignorare queste disposizioni, senza giudizi arbitrari, formulati senza conoscenza delle circostanze locali, imposti loro da un Dicastero Romano.
Come osserva su questo argomento JD Flynn : "il papa ha sottolineato spesso che i vescovi diocesani non rispondono ai prefetti di curia, e non dovrebbero rispondere ai prefetti di curia, ché la curia è fatta per i vescovi, non i vescovi per la curia".
Tuttavia, considerando i Responsa, i vescovi possono decidere che il messaggio trasmesso dalla CDW è sufficiente, anche senza forza legale, per persuaderli a rendere la vita più difficile ai cattolici legati alla liturgia più antica. Nel formulare questo giudizio, basta tengano conto della considerazione che presumibilmente ha motivato loro o i loro predecessori a consentire all'inizio le celebrazioni: il bene delle anime, che gli stessi Responsa considerano come giustificazione per consentirlo.
Alcune discussioni di rilievo di canonisti e altri:
- Chiesa e post concilio (in italiano)
- Rorate Caeli
P. John Hunwicke
P. John Hunwicke
[Traduzione a cura di Chiesa e post-concilio]
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